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Il regime delle sanzioni premia chi si ravvede
Interventi chirurgici e selettivi contro chi opera nell'illegalità. Con la circolare di ieri il ministero illustra la maxisanzione contro il lavoro nero riformulata dala legge 183/2010.
Oltre alla sospensione dell'impresa, che continua a operare per tutti i casi di lavoro non regolare e non documentato, quale che sia la tipologia contrattuale invocata (a fronte del 20% di irregolari, tranne il caso dell'unico occupato), la maxisanzione si aggiunge a tutte le altre sanzioni nei casi di lavoro dipendente non oggetto di preventiva comunicazione, compresi, ovviamente, i lavoratori extracomunitari privi di idoneo permesso di soggiorno e i minori non occupabili. Fanno eccezione solo i lavoratori domestici. Non vanno esenti dalla maxisanzione neppure i rapporti di lavoro autonomo o comunque non subordinati, quando non genuini, se privi di comunicazione ed evidenza documentale certa. Mentre non scatta la maxisanzione per un rapporto di lavoro non dipendente già comunicato che venga poi diversamente qualificato dall'ispettore.
Per i datori di lavoro non soggetti alla comunicazione preventiva (agenzie di somministrazione e scuole private) il ministero individua la documentazione utile a dimostrare la regolarità dei rapporti instaurati. Nel settore turistico si evita la maxisanzione con la comunicazione semplificata. Nei casi di chiusura per ferie del professionista o dell'associazione sarà sufficiente una comunicazione semplificata inviata per fax. Per le assunzioni dovute a eventi straordinari o imprevisti (come l'assenza improvvisa del lavoratore) è necessario rappresentare agli ispettori la situazione concreta.
A chi opera nel sommerso si applica la sanzione da 1.500 a 12mila euro più 150 euro per ogni giorno di lavoro. Se almeno un periodo è regolarizzato la maxisanzione è attenuata: da mille a 8mila euro più 30 euro per ogni giorno di lavoro irregolare. In entrambe le ipotesi (ammesse a sanzione ridotta in base alla legge 689/1981) il trasgressore sarà diffidato a regolarizzare la prestazione lavorativa in base al decreto legislativo 124/2004, potendo in tal caso beneficiare di una ulteriore riduzione. Nessuna diffida però per il lavoro nero di extracomunitari e minori non in regola.
Nell'ottica di privilegiare l'emersione dei rapporti di lavoro in nero il legislatore riconosce la non applicabilità della maxisanzione quando sono state effettuate le denunce mensili contributive anche in assenza di preventiva comunicazione del rapporto. La circolare chiarisce poi che l'emersione spontanea, in assenza di accertamento o verifica, sarà considerata soltanto finché non rilevi come evasione contributiva: se scatta l'evasione si aggiunge anche la maxisanzione.
La sanzione previdenziale in caso di evasione per lavoro nero viene aumentata del 50%, sia per i contributi che per i premi dovuti e non versati.
Tutti gli organi di vigilanza che individuano il lavoro sommerso devono applicare la maxisanzione, con verbale unico di accertamento e notificazione. In caso di contenzioso destinataria degli scritti difensivi è la direzione provinciale del lavoro. Sui provvedimenti degli ispettori del lavoro e previdenziali deciderà il Comitato regionale per i rapporti di lavoro.
*Direttore Dpl Macerata
**Consigliere del ministro del Lavoro
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-13/regime-sanzioni-premia-ravvede-064230.shtml?uuid=AY89FGjC
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