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Il solo sostegno morale fornito alla famiglia non è sufficiente ad acquisire la comproprietà dell'immobile
(Cassazione civile, sezione I, Sentenza 30.9.2010 n. 20508)
D.A. Con citazione del 20 maggio 1998 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Terni il coniuge divorziato C.L. Per ottenere, per quel che ancora rileva, previa declaratoria del regime di comunione legale in relazione ad immobile in (OMISSIS) edificato dal C. in costanza di matrimonio su terreno di sua proprietà esclusiva, la condanna di quest’ultimo al pagamento del valore della metà del manufatto ovvero delle somme occorse per edificarlo. Il convenuto, ritualmente costituito, ha dedotto l’infondatezza della domanda. In particolate ha eccepito d’aver costruito l’immobile con mezzi propri, senza l’apporto della moglie. Il Tribunale di Terni ha respinto la domanda sull’assunto che la proprietà esclusiva del cespite si apparteneva al C. in virtù del principio dell’accessione, né la D. aveva assolto all’onere di provare che la costruzione fosse stata realizzata anche col suo contributo economico, personale ovvero proveniente dalla comunione legale. Il significato prevalente dell’istruttoria espletata deponeva, al contrario, per l’ipotesi che i materiali erano stati acquistati dalla famiglia del C. e la manodopera era stata fornita da quest’ultimo e dai suoi familiari. La decisione è stata impugnata dalla D. innanzi alla Corte d’appello di Perugia, lamentando errata interpretazione delle risultanze probatorie ed omesso rilievo della nullità delle eventuali donazioni fatte al C. dai suoi familiari siccome prive del requisito della forma, e del fatto che comunque i materiali erano entrati nella comunione legale ed il loro impiego nella costruzione le dava diritto a ripetere la sua quota in sede di scioglimento della comunione. Ha altresì prodotto copia di contratto di mutuo ipotecario, congiuntamente stipulato il (OMISSIS)...
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