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  • L'avvocato può dare dello spione e del ruffiano alla controparte se l'insulto è funzionale all'arringa

    L'avvocato può dare dello spione e del ruffiano alla controparte se l'insulto è funzionale alla sua arringa. La Corte di cassazione con la sentenza 39618/10 (leggi la sentenza selezionata da Guida al diritto) fa scattare il semaforo verde agli epiteti anche offensivi contenuti nelle memorie difensive purché siano inerenti all'oggetto della causa e usati in senso figurato e non letterale.

    Il ricorrente è stato così costretto a subire la definizione di spione e ruffiano scritta nelle «note autorizzate» che, una volta depositate in cancelleria diventano pubbliche. Una "visibilità" indicata come aggravante della diffamazione dal ricorrente che si riteneva offeso in particolare dalla una definizione di ruffiano usata normalmente per indicare chi sfrutta la prostituzione.

    Un'interpretazione con la quale non si sono trovati d'accordo gli ermellini, che sottolineano come la parola sia stata usata dall'avvocato nei suoi scritti difensivi in senso figurato per indicare "una persona che cerca di conquistarsi il favore altrui con l'adulazione o con atteggiamento di ostentata sottomissione". Il termine spione era stato invece "guadagnato" dal ricorrente per aver avvertito i vicini della parte avversa che questo aveva aperto una servitù nel terreno confinante. La suprema Corte, salva l'avvocato dalla condanna riconoscendogli l'esimente prevista dall'articolo 598 del codice penale in favore dei legali che "condiscono" gli scritti o i discorsi - indirizzati o pronunciati davanti alle autorità giudiziarie o amministrative – con parole un po' colorite quando queste riguardano l'oggetto del ricorso. Spetta poi al giudice se lo ritiene opportuno ordinarne la cancellazione.

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-10/lavvocato-dare-spione-ruffiano-184340.shtml?uuid=AYxgFfiC

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