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Stalking: le minacce telefoniche costituiscono reato in presenza di prove aggiuntive
(Cassazione, Sezione I penale, Sentenza 24.6.2010 n. 29372)
Con sentenza in data 7 ottobre 2008, depositata in cancelleria il 23 ottobre 2008, il Tribunale di Roma dichiarava S. A. colpevole del reato a lui ascritto (art. 660 c.p.) e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 50,00 di ammenda. Secondo quanto ricostruito nella sentenza gravata lo S., con il mezzo del telefono, recava molestie e disturbo a M.S., cui rivolgeva frasi sconce. Veniva altresì chiarito che si era pervenuto alla identificazione dell’odierno ricorrente grazie all’esame dei tabulati telefonici della parte lesa da cui era risultato che, nell’ora in cui aveva ricevuto la telefonata per cui è causa, era pervenuta all’utenza della M. una chiamata in entrata dal cellulare riconducibile a Me.Sa., cugina della parte offesa, la quale, in dibattimento, confermava che il telefonino indicato era in uso sì allo S., ma anche al personale del ristorante. La parte offesa chiariva inoltre che la cugina, qualche mese dopo la telefonata oggetto di giudizio, le chiese se il marito le aveva fatto una chiamata molesta perché ciò era risultato nei confronti di un’altra donna...
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