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  • Cassazione. Sentenza sulle indagini bancarie, costi ammessi solo se sostenuti

    Nell'ambito di indagini bancarie il riconoscimento dei costi può avvenire a condizione che il contribuente provi il sostenimento di tali spese. A precisarlo è la sentenza della Cassazione n. 767, depositata ieri. I giudici hanno anche ribadito che i movimenti bancari non giustificati dal contribuente costituiscono per l'Ufficio una presunzione iuris tantum tanto da dover attribuire natura reddituale a quei movimenti.
    Nella vicenda oggetto della sentenza i contribuenti controllati giustificavano alcune movimentazioni bancarie quali prestiti ricevuti da un terzo soggetto, ma, nonostante le indicazioni fornite, prima l'ufficio, e poi la Cassazione, le ritenevano insufficienti. A fronte poi della richiesta del contribuente di riconoscimento almeno dei costi sostenuti, la sentenza ha evidenziato che tale riconoscimento relativo ai maggiori ricavi accertati tramite indagini finanziarie è subordinato alla dimostrazione da parte dell'impresa di averli sostenuti.
    La circostanza appare singolare sia perché la Corte costituzionale, in ipotesi di accertamento induttivo, ha rilevato la necessità di riconoscere comunque dei costi a fronte di maggiori ricavi (pena l'illegittimità della norma), sia perchè la stessa Agenzia, con la circolare 32/E del 2006, ha fornito indicazioni agli uffici in senso contrario, per cui appare singolare che non vengano riconosca i costi, a fronte di una precisa direttiva a livello centrale.
    L'orientamento rigoroso manifestato dalla Corte pone in concreto seri problemi al contribuente che deve difendersi da accertamenti bancari svolti per anni passati e spesso anche relativi a terzi soggetti (amministratori, soci, ecc.). Non c'è dubbio infatti che la norma prevede l'inversione dell'onere probatorio in ipotesi di movimentazioni bancarie ma, in concreto, ciò che sovente si verifica, è che buona parte delle indicazioni fornite dal contribuente non sono ritenute idonee, per cui mal si comprende cosa in realtà si debba rappresentare all'amministrazione per evitare l'operatività della presunzione.
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-01-15/cassazione-sentenza-indagini-bancarie-000325.shtml?uuid=AaSp6qzC

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