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Il diritto d'autore non vale per i liberi professionisti?
Una sentenza della Cassazione assolve un avvocato che utilizzava software non originale
La legge sul diritto d’autore non vale per i professionisti? Sembrerebbe di sì se stiamo alla sentenza n. 42429/10 della Cassazione.
Secondo la Corte il professionista che utilizza software abusivi per la sua attività non commette reato. La legge sul diritto d’autore, infatti, punisce la detenzione del software non originale solo se utilizzato a scopo “imprenditoriale o commerciale”. E l’attività del libero professionista non rientra in questo ambito.
La sentenza chiude la vicenda di un avvocato il quale utilizzava software illecitamente duplicato e, ovviamente, senza licenza. I giudici del tribunale decidono di condannarlo per violazione dell'articolo 171-bis della legge n. 633/41 (che punisce la detenzione e l'utilizzo di programmi contraffatti).
L’avvocato ricorre in appello invocando proprio il non utilizzo a fini imprenditoriali o commerciali. Anche in appello i giudici gli danno torto e la causa approda in Cassazione dove invece il professionista viene assolto perché il “fatto non sussiste".
http://www.bitmat.it/articolo.php?aId=0000088434&cId=48&cpId=20&n=Il+diritto+d%27autore+non+vale+per+i+liberi+professionisti%3F
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