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  • Il padre, anche se già paga un mantenimento superiore alla media, può essere ulteriormente sfruttato

    Un assegno di mantenimento in favore dei figli elevato e superiore alla media può aumentare ancora se il coniuge obbligato raggiunge un tenore di vita più agiato.
    È quanto si evince dalla sentenza della Corte di cassazione numero 367 del 10 gennaio 2011.
    In particolare la prima sezione civile ha accolto il terzo motivo del ricorso presentato da una donna che chiedeva l’aumento dell’assegno di mantenimento in favore dei due figli minorenni perché le condizioni, già agiate dell’ex marito, erano migliorate ancora.
    Applicando un principio piuttosto generale a un caso che può fare giurisprudenza, soprattutto se si pensa che su assegni alti difficilmente il giudice concede aumenti, la Cassazione ha precisato che “ai fini della determinazione dell'assegno dovuto dal padre a titolo di mantenimento della prole il criterio di riferimento è dettato dall'art. 148, primo comma, cod. civ., secondo il quale coniugi devono adempiere l'obbligazione in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
    Pertanto, nel caso di divorzio, nella determinazione dell'assegno, non è indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, poiché a queste esso va direttamente ragguagliato, così da assicurare ai figli lo stesso tenore di vita che avrebbero goduto se la disgregazione del nucleo familiare non si fosse verificata”.
    Fonte: www.cassazione.net

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