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  • Ecco come cambia la legge "104"

    Già in vigore una nuova normativa Introdotti anche degli strumenti per agevolare la cura del disabile
    Mentre il filone giudiziario segue il suo corso (ne parliamo nel pezzo a fianco), almeno nel Cosentino, dove in molti avrebbero beneficiato delle legge 104 senza averne pienamente diritto, interessanti novità emergono dal punto di vista normativo. La disciplina per l'assistenza alle persone con disabilità (di questo si occupa, appunto, la 104 del '92) cambia radicalmente per via delle modifiche introdotte dalla legge 4 novembre 2010 n. 183, entrata in vigore lo scorso 24 dello stesso mese. Modifiche che riguardano diversi aspetti sostanziali dell'impianto giuridico su cui poggia la legge che ha finora organizzato la materia. A chiarire la portata dei cambiamenti per i lavoratori, tanto del settore pubblico che di quello privato, due recenti circolari, una del Dipartimento della Funzione pubblica, l'altra dell'Inps. Cosa dicono queste circolari? Innanzitutto specificano quali sono i soggetti legittimati alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazioni di handicap grave, e cioè il coniuge, e i parenti affini entro il secondo grado. Non solo. Rispetto alla normativa previgente, la nuova disposizione, da un lato menziona espressamente il coniuge tra i lavoratori titolari della prerogativa, dall'altro pone la limitazione dei parenti e affini entro il secondo grado, con l'eccezione – questa la novità – riferita ai casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere, abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti. In questa ipotesi, la legge prevede la possibilità di esterdere la legittimazione alla titolarità dei permessi anche ai parenti e agli affini entro il terzo grado. Ma ci sono anche altri aspetti importanti, forse ancora più significativi, i quali riguardano il principio della continuità e della esclusività dell'assistenza, che non sono più esplicitamente previsti dalle disposizioni in materia e, dunque, non più necessari ai fini del godimento delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 104 del '92, come precisano le due circolari. L'Inps informa, inoltre, che presto anche la modulistica per i soggetti interessati sarà adeguata. La legge, invece, ha ricondotto il concetto di esclusività alla regola secondo cui i permessi possono essere accordati a un unico lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. In base a ciò deve esserci un unico referente per ciascun disabile, trattandosi del soggetto – specificano le circolari – che assume il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito. I requisiti della convivenza, dunque, ma anche della continuità ed esclusività dell'assistenza, non sono più necessari, ma in ogni caso i permessi possono essere concessi a condizione che la persona in situazione di handicap grave non sia ricoverata a tempo pieno. Per quanto riguarda la scelta della sede di servizio, la nuova disposizione stabilisce che "il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede". Con la modifica è stato previsto, apportunamente, che l'avvicinamento, che si può ottenere mediante trasferimento, non è verso il domicilio del lavoratore che presta assistenza, quanto piuttosto verso il domicilio della persona da assistere. Il trasferimento e la tutela della sede di lavoro, infatti, rappresentano degli strumenti per agevolare l'assistenza del disabile e non per conferire un privilegio al lavoratore.

    http://www.gazzettadelsud.it/NotiziaArchivio.aspx?art=4517&Edizione=8&A=20110109

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