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  • L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà è motivo di nullità del matrimonio

    (Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 08.11.2010, n. 22677 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi)

    Il giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi dinanzi al giudice dello Stato italiano non preclude il riconoscimento degli effetti civili della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dai tribunali ecclesiastici.

    La Corte di Cassazione con sentenza n. 22677/2010 ha confermato l’ordinanza della Corte di Appello di Bologna che riconosceva efficace nella Repubblica italiana la sentenza di nullità del matrimonio tra due coniugi, emessa dal Tribunale regionale ecclesiastico emiliano di Modena, confermata con decreto del Tribunale ecclesiastico regionale di Bologna ed esecutiva mediante il Supremo Tribunale della segnatura apostolica. Dal contraddittorio sia in primo grado sia in grado di appello, prendendo in esame le difese di entrambe le parti , era emerso l’esclusione da parte della moglie di uno dei bona matrimonii, cioè l’obbligo della fedeltà e che il coniuge ne era a conoscenza in più era consapevole delle infedeltà della coniuge durante il matrimonio. La donna ha proposto ricorso in Cassazione perchè era preclusa al giudice della delibazione ogni nuova e diversa valutazione del quadro probatorio acquisito dal Tribunale ecclesiastico. Gli Ermellini hanno rilevato che il giudice del merito non era informato, durante il procedimento tra le parti, della decisione ecclesiastica sullo stesso oggetto/specificato e che tale non poteva considerarsi la disciplina dei rapporti patrimoniali tra le parti contenuta nella sentenza di separazione tra i coniugi perchè totalmente irrilevante in ordine alla causa di nullità del matrimonio. La Corte ha respinto il ricorso precisando che: “La sentenza impugnata non ha disatteso, ma ha semmai ricordato il principio ripetuto da questa Corte che in sede di delibazione delle sentenze del Tribunale ecclesiastico dichiarative della nullità del matrimonio concordatario per riserva mentale di uno dei due coniugi relativa ad uno dei “bona matrimonii” spetta al giudice investito del giudizio di delibazione valutare la conoscenza o conoscibilità di tale riserva da parte dell’altro coniuge, attraverso un’indagine che non si risolve nel mero controllo di legittimità della sentenza ecclesiastica di nullità, ma si estende al riesame ed alla autonoma valutazione delle prove acquisite nel processo canonico.”

    Sia il matrimonio civile che il matrimonio concordatario possono essere dichiarati nulli.

    Bisogna precisare:

    1) In tema di matrimonio concordatario, non è corretto parlare di annullamento, ma di dichiarazione di nullità, suscettibile di ottenere effetti civili mediante delibazione della sentenza ecclesiastica. Si ribadisce che la riserva mentale costituisce un ostacolo alla delibazione se il coniuge che non l’ha posta era in buona fede e si oppone alla declaratoria di efficacia civile; essa non impedisce invece la delibazione se è lo stesso coniuge in buona fede a richiedere la declaratoria degli effetti civili .

    2) Ciò che viene delibato non è il “rito matrimoniale ecclesiastico”, bensì la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario. Non va poi confuso il processo canonico di nullità (che è solo ecclesiastico) con il procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica (che è invece solo civile), attivabile unicamente su richiesta di almeno uno dei coniugi e che è notevolmente e notoriamente più breve (ed anche meno costoso) di un procedimento civile di nullità oppure di una separazione o di un divorzio contenziosi.

    3) Una volta delibata la sentenza ecclesiastica, non è esatto affermare che è come se il matrimonio non fosse mai stato celebrato, perché divengono applicabili le disposizioni del codice civile sul matrimonio putativo; se poi la delibazione intervenisse dopo che è passata in giudicato la sentenza di divorzio, addirittura non verrebbero meno neppure le statuizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio.

    4) L’inconsumazione non è certo un motivo di nullità, ma di scioglimento del matrimonio mediante dispensa papale (logicamente con effetti ex nunc!), come accade anche nell'ordinamento italiano, che prevede l'ipotesi del divorzio per inconsumazione (legge 898/1970, art. 3, n. 2), lett. f). Il riconoscimento della dispensa papale agli effetti civili, previsto dal Concordato del 1929, non era più possibile già a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1982 ed ora non è più contemplato dalla vigente normativa concordataria.

    La dichiarazione di nullità, quindi, è disposta se vi è una violazione della legge in maniera irreparabile, che stabilisce i requisiti per la celebrazione del matrimonio e gli impedimenti dei coniugi.

    Solitamente i motivi per la pronuncia sono:

    - ovvero la fedeltà;

    - l'indissolubilità del vincolo;

    - la procreazione;

    - l'impotenza dell'uomo e della donna;

    - l'esclusione di una delle finalità essenziali del matrimonio

    - la violenza fisica ed il timore,;

    - l'errore sulla persona del coniuge.

    Una volta ottenuta la pronuncia del tribunale ecclesiastico, per ottenere gli effetti dello stato libero derivanti dall'annotazione della sentenza presso i registri dello stato civile, occorrerà chiedere alla Corte d'appello la declaratoria di validità attraverso un procedimento detto "giudizio di delibazione".

    La sentenza ecclesiastica di nullità resa esecutiva con la delibazione permetterà di celebrare nuove nozze con rito religioso cattolico.

    A differenza di quanto sopra, la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio produce quale effetto principale il venir meno di tutti i diritti e doveri reciproci dei coniugi ad eccezione dell'obbligo di pagamento di un assegno divorzile, quando ve ne ricorrano le circostanze.

    In questo caso, è preclusa ogni possibilità di celebrare un nuovo matrimonio con rito religioso cattolico.

    Ai sensi dell'art. 2909 c.c., la delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale fa stato tra le parti ed assume l'autorità di cosa giudicata che preclude ogni altra pronuncia con essa contrastante.

    Mariagabriella CORBI - Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare
    http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/l-inosservanza-dell-obbligo-di-fedelta-e-motivo-di-nullità/5136

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