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  • Gratuito patrocinio anche alle società

    Il gratuito patrocinio va concesso anche alle persone giuridiche se serve a garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e l'accesso alla giustizia. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue che, con la sentenza del 22 dicembre 2010 (causa C-279/09), ha interpretato la direttiva 2003/8/Ce intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni sul gratuito patrocinio (recepita anche in Italia con Dlgs 116/2005). Nodo della questione, che ha portato i giudici tedeschi a rivolgersi alla Corte Ue, è se le autorità nazionali possano rifiutarsi di accordare il gratuito patrocinio alle persone giuridiche che non sono in grado di versare l'anticipo per le spese legali previsto dalla legge. La richiesta era stata presentata da una società tedesca che aveva avviato un'azione di responsabilità dello Stato per i ritardi nell'attuazione delle direttive Ue in Germania. La società, però, non era in grado di anticipare le spese previste per l'inizio del processo né di pagare un avvocato. Tuttavia, la richiesta di gratuito patrocinio era stata respinta anche perché, nella visione delle autorità tedesche, se la società avesse rinunciato ad agire non sarebbe stato leso un interesse generale. Tanto più che la vicenda non riguardava una parte significativa della popolazione e che la stessa Corte costituzionale tedesca aveva stabilito che la concessione del gratuito patrocinio è una misura di aiuto sociale. «necessaria al rispetto della dignità umana, cosa che non vale per le persone giuridiche». La Corte Ue non ha condiviso la netta linea di demarcazione tra concessione del gratuito patrocinio alle persone fisiche ed esclusione assoluta per quelle giuridiche. Prima di tutto, per la Corte, il principio della tutela giurisdizionale effettiva assicura anche il diritto al gratuito patrocinio che, secondo la Carta, deve essere concesso a ogni persona che non disponga di mezzi sufficienti se ciò «è necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia». Chiarito che la portata dei diritti della Carta è uguale a quelli conferiti dalla Convenzione come interpretata dalla Corte europea, i giudici comunitari sostengono, in linea con i colleghi di Strasburgo, che il diritto al gratuito patrocinio deve essere concesso nei casi in cui la mancata attribuzione vanifica «la garanzia di un accesso effettivo alla giustizia». Senza dimenticare - precisa la Corte - che il termine persona utilizzato nell'articolo 47 della Carta non può essere circoscritto alle sole persone fisiche, ma deve essere esteso anche a quelle giuridiche. D'altra parte, il diritto a un ricorso effettivo è elencato nella sezione relativa alla giustizia che si occupa anche di altri diritti processuali concessi indistintamente a persone fisiche e giuridiche. Di qui, il non accoglimento della tesi del Governo tedesco secondo il quale il gratuito patrocinio sarebbe un aiuto sociale, riservato alle sole persone fisiche.
    http://www.oua.it/NotizieOUA/scheda_notizia.asp?ID=3750

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