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Assemblee condominiali, contenuto dell’ordine del giorno negli avvisi di convocazione
Con la sentenza n. 21449 del 2010 la S.C. ribadisce il suo orientamento, in materia condominiale, sulla funzione e sugli aspetti contenutistici dell’ordine del giorno relativo agli avvisi di convocazione dell’assemblea che occorre comunicare a ciascun condomino.
Affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione.
In particolare la disposizione dell'art. 1105, comma 3, c.c. - applicabile anche in materia di condominio di edifici - la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea.
L'accertamento della completezza o meno dell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale - nonché della pertinenza della deliberazione dell'assemblea al tema in discussione indicato nell'ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione - è poi demandato all'apprezzamento del giudice del merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Per opportuni riferimenti v. Cass. n. 13763 del 2004 e Cass. n. 21298 del 2007.
La Corte di legittimità (v. Cass. n. 24132 del 2009) ha, di recente, anche statuito che l'onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente convocati per l'assemblea condominiale grava sul condominio, non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo, specificandosi che la prova gravante sul condominio può anche essere fornita tramite presunzioni e, tuttavia, non si può attribuire al comportamento dei condomini intervenuti, che nulla al riguardo abbiano eccepito, valore presuntivo della ricezione dell'avviso di convocazione anche da parte dei condomini non intervenuti.
Rimane, inoltre, indiscusso che, in tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali, l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento delle deliberazioni assunte dall'assemblea, che può ottenersi solo con l'esperimento di un'azione ad hoc e nei termini di legge, mentre non può essere oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per conseguire il pagamento delle spese deliberate dall'assemblea.
(Sentenza Cassazione civile 19/10/2010, n. 21449)
http://www.ipsoa.it/PrimoPiano/Diritto/assemblee_condominiali_contenuto_dell_rsquo_ordine_del_giorno_negli_avvisi_di_convocazione_id1017482_art.aspx
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