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OPPOSIZIONE A FERMO AMMINISTRATIVO. GIUDICE TRIBUTARIO O ORDINARIO?
Giudice di Pace di Pozzuoli, 16 dicembre 2010
Con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1972, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.
Infatti, la competenza del G.O. e, funzionalmente del GdP, si configura, senz'altro, nelle ipotesi di opposizioni ad intimazioni provenienti dal concessionario, per la riscossione di somme di denaro richieste a titolo di sanzione amministrativa ex legge 689/81
Giudice di Pace di Pozzuoli, 16 dicembre 2010
Svolgimento del processo
(Omissis), con atto depositato il 18/9/09, proponeva opposizione avverso la lettera di preavviso di iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati, ex art. 86 D.P.R. 29/9/73 n. 602, speditagli dalla Spa Equitalia Polis a seguito di cartella di pagamento, con la quale gli veniva comunicato che era stato dato avvio alla procedura d'iscrizione del provvedimento di “FERMO” presso il PRA per l'autovettura Fiat Punto tg.(omissis) di sua proprietà, in seguito al mancato pagamento dell'importo complessivo di € 712,00, comprensivo di interessi di mora e spese di procedura.
Deduceva il ricorrente che:
- il provvedimento doveva ritenersi nullo per inesistenza del titolo in quanto la cartella di pagamento menzionata nella comunicazione del fermo amministrativo non gli era stata mai notificata né, tantomeno, gli era stato notificato il processo verbale sottostante e che all'epoca della presunta violazione non era ancora proprietario dell'auto con cui sarebbe stata commessa la violazione.
Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l'udienza di comparizione delle stesse alla quale non compariva la P.A. e né non depositava la documentazione di cui all'art. 23 della l.689/81.
All'udienza del 16 dicembre 2010, il Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n.534/90.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'U.T.G. di NAPOLI e della S.p.A. EQUITALIA POLIS regolarmente invitati a comparire ed a depositare la documentazione inerente il provvedimento impugnato e non si sono costituiti.
Ancora in via preliminare, si deve rilevare che dalla lettura dell'atto di comunicazione di fermo amministrativo impugnato non si evince l'avvertimento relativo al termine ed all'autorità cui poter ricorre in opposizione. Ciò comporta violazione della legge n.241 del 1990 la quale, all'art. 3 n.4 prevede che: in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Tale irregolarità, unitamente alla domanda del ricorrente di accertamento dell'illecito comportamento posto in essere dalla Spa Equitalia Polis e, trattandosi, al riguardo, di compressione di diritti soggettivi, comporta l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte Suprema della Cassazione a S.U. con la sentenza 20/5/10 n.11087, così ha sentenziato:
- Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo;
- Con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1972, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.
Infatti, la competenza del G.O. e, funzionalmente del GdP, si configura, senz'altro, nelle ipotesi di opposizioni ad intimazioni provenienti dal concessionario, per la riscossione di somme di denaro richieste a titolo di sanzione amministrativa ex legge 689/81 (come nel caso di specie) (Cass. Civ. Sez.I, 20/09/99 n.10151).
E' principio indiscusso quello in virtù del quale chiunque abbia interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. possa impugnare un atto considerato lesivo dei propri diritti innanzi al giudice ordinario. In tal senso si è espressa la Cassazione a S.U. con l'Ordinanza n.10672 dell'11/6/09 precisando che:"il destinatario del preavviso ha un interesse specifico e diretto alla controllo della legittimità sostanziale della pretesa che è alla base del preannunciato provvedimento cautelare".
Nel merito, questo giudicante ritiene che non vi è proporzionalità fra l'importo dovuto e il danno derivante al ricorrente dal fermo amministrativo del suo autoveicolo.
Il fermo amministrativo su un'automobile ne comporta praticamente l'assoluta ed immediata inutilizzabilità, con le prevedibili conseguenze, soprattutto per chi non ha altri mezzi di locomozione.
In effetti, questa è una procedura anomala nel nostro ordinamento e, pertanto, in assenza di specifiche norme che la disciplinano, si deve almeno ritenere applicabile quel minimo di garanzia prevista dal nostro ordinamento, in sede civile o amministrativa, a favore dell'esecutato-ingiunto.
Nell'istaurato procedimento, in applicazione del disposto di cui all'art. 10 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, sono parti del processo oltre al ricorrente, l'Ente impositore ed il servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato i quali, sono onerati di dar prova del titolo in base al quale si procede, soprattutto se ciò è specifico oggetto di eccezione, come nel caso di specie, poiché detto titolo è determinante ai fini della regolarità del procedimento amministrativo concretizzatosi con l'intimazione impugnata.
A queste conclusioni si perviene sia che si configuri il presente giudizio come una opposizione a sanzione amministrativa che, come una opposizione all'esecuzione. Infatti, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di cui agli artt. 22 e 23 della legge 689/81 è costituito da un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, ed il suo oggetto è limitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione, quanto alla posizione della P.A., vige il divieto di dedurre a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'atto impugnato.
Ma, anche l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c., hanno la funzione di garantire il diritto alla difesa del debitore, attraverso l'accertamento giudiziale della validità del titolo esecutivo, della sua idoneità soggettiva ed oggettiva, ovvero della regolarità della procedura esecutiva.
Invero, l'opposizione, pur se occasionata dal processo esecutivo o anche solo dalla sua intimazione, ha la funzione di instaurare un normale giudizio a cognizione piena, destinato a concludersi con una sentenza idonea ad influire sul titolo, per negare o per riaffermare la sua efficacia, ovvero, in caso di opposizione agli atti esecutivi, per accertare la regolarità o meno della procedura esecutiva.
In ogni caso, è onere del creditore procedente, in sede di specifica opposizione, provare l'esistenza del titolo esecutivo, la sua idoneità nei confronti del debitore esecutato e del bene sottoposto a fermo amministrativo, nonché la regolarità del procedimento di esecuzione, ancorché tali fatti non risultino dagli atti prodotti dal ricorrente.
Non vi è, invece, agli atti, alcuna prova dell'esistenza di un valido titolo esecutivo che giustifichi il fermo del bene mobile registrato, rappresentato, nella fattispecie, dall'auto del ricorrente.
Dall'allegato “dettaglio di debito” alla lettera dell'avviso del fermo amministrativo, si evince che l'Ente creditore è la Prefettura di Napoli, per la tipologia di tributo: “infrazioni al codice della strada” per l'anno 2001.
Già dal suddetto allegato dettaglio, si evince che il diritto alla riscossione da parte dell'Ente creditore si potrebbe essere estinto o prescritto.
Nessuna prova è stata data dalla P.A., circa la rituale notifica del processo verbale e della cartella di pagamento.
Inoltre, e più assorbente di tutto quanto su esposto, il ricorrente ha dimostrato che al momento della presunta violazione (2001) Egli non era proprietario dell'auto Fiat Punto tg.(…), essendone intestatario solo dal 26/7/04 (Cfr. documentazione in atti).
Conseguentemente, il ricorso va accolto ed il provvedimento di comunicazione del Fermo Amministrativo deve essere annullato.
La peculiarità della questione trattata induce il Giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.
La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (Omissis) nei confronti dell'U.T.G. di NAPOLI, in persona del Prefetto pro-tempore, e della S.p.A. EQUITALIA POLIS, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità della procedura di fermo amministrativo disposta sull'auto Fiat Punto tg.(omissis) di proprietà del ricorrente, annulla il provvedimento impugnato e tutti gli atti presupposti e/o comunque ad esso collegati;
2) compensa tra le parti le spese del procedimento;
3) sentenza esecutiva ex lege.
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