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  • Consulenza fiscale libera per i non iscritti all'Albo

    Netta separazione tra le attività libere e quelle riservate per legge agli iscritti agli Albi. La consulenza fiscale ricade nel primo gruppo e quindi può essere esercitata da un tibutarista non appartenente a un Ordine. Così come viene riconosciuta la legittimità della sua parcella, che fa riferimento al tariffario dell'associazione a cui appartiene.
    A riaffermare la libertà di prestazione per materie non coperte da riserva di legge è stato il Tribunale di Belluno, con la sentenza 124, depositata il 15 marzo 2011, su ricorso di un tributarista iscritto alla Lapet cui non era stata pagata la parcella, da parte del cliente, in quanto non iscritto all'Albo.
    Sulla scia della precedente sentenza della Corte di cassazione – la n. 14085 del 2010 – il Tribunale di Belluno ha ritenuto che «nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, non rientrando tra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione». Ne discende che il professionista «ha diritto al compenso per l'attività svolta nell'interesse della convenuta».
    Con la netta separazione tra attività libere e riservate, il Tribunale, infine, riconosce anche il diritto al compenso del tributarista in base – in questo caso – alla parcella che fa riferimento al tariffario della Lapet. «Poiché – si legge nella sentenza – il compenso delle prestazioni richiesto dall'attore, è stato determinato in base alle tariffe della Libera associazione periti ed esperti tributari (Lapet), va dunque accolta la domanda di condanna».
    «Siamo sempre stati convinti delle nostre tesi - ha dichiarato il presidente della Lapet, Roberto Falcone – e gli stessi tribunali continuano a darci ragione. Ribadiamo la richiesta di approvare con urgenza la legge sul riconoscimento delle nuove professioni proprio per superare la pretestuosa confusione tra attività riservate e libere».

    In ordine sparso
    01 | L'ULTIMA CASSAZIONE
    Secondo la recente sentenza della Cassazione n. 10100 del 2011 ciò che qualifica una libera professione non è solo l'attività riservata per legge (quando è prevista) ai soli iscritti a un Albo, ma anche quella cosiddetta «tipica», cioè "caratteristica" di quel profilo. Ne consegue che commette esercizio abusivo della professione di commercialista anche il consulente del lavoro che presta assistenza fiscale e redige o controlla bilanci
    02 | TRIBUNALE DI BELLUNO
    Sulla scia della sentenza di Cassazione 14085 del 2010, il Tribunale di Belluno ha ritenuto che nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva, non rientrando tra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti in un albo.

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-04-27/consulenza-fiscale-libera-iscritti-064225.shtml?uuid=AaZBoESD

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