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  • Il sito registrato all'estero non dribbla la diffamazione

    Registrare un sito web all'estero non serve, o quantomeno non basta, per evitare le indagini in materia di diffamazione e di divulgazione di atti coperti da segreto. Lo ha ribadito la Prima sezione penale della Cassazione, con la sentenza 16307/2011 (depositata ieri) che risolve il conflitto di competenza tra tre diverse procure attivate in contemporanea dalla polizia giudiziaria dopo la querela per un articolo pubblicato su un sito web.

    Secondo i giudici di piazza Cavour, la competenza territoriale in materia di diffamazione telematica si radica non nel luogo dove la notizia è immessa in rete (cioè nel posto fisico dove è basato il server, talvolta localizzato all'estero per ostacolare le indagini), ma piuttosto laddove «le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete». Quindi a legittimare l'iniziativa giudiziaria non è un criterio di priorità temporale (cioè: chi prima inizia a investigare), e neppure è legato alla residenza dei soggetti coinvolti (come nelle diffamazioni via stampa o via etere), ma piuttosto a decidere chi è titolare del fascicolo è una sorta di contatore e di localizzatore degli utenti che leggono la notizia presunta diffamatoria. Cassazione - Sentenza 16307/2011
    Alla ricezione della denuncia/querela della parte offesa, gli ufficiali di pg di Sassari avevano trasmesso la notizia di reato sia alla procura locale sia a quella di Roma, che a sua volta aveva indirizzato gli atti ad Arezzo, luogo dove risulta basato il server del sito di informazione isolano. Accortosi del doppio binario d'indagine sullo stesso fatto, l'imputato aveva quindi sollevato l'eccezione davanti al tribunale di Sassari, chiedendo di far procedere Arezzo, istanza arrivata direttamente davanti alla Cassazione come previsto dagli articoli 28 e seguenti del codice di procedura penale.

    La Prima sezione nel risolvere il conflitto a favore dei giudici sardi, si è allineata alla giurisprudenza recente, dalla sentenza 2379/10 alla 25875/06, fino alla più risalente decisione 4741/00. Secondo i giudici, l'utilizzo di un sito internet per denigrare una persona integra il reato di diffamazione aggravata, che si consuma all'atto stesso dell'immissione della notizia nello spazio web (mentre se la diffamazione viaggia per e-mail è necessario che l'autore la invii a un numero determinato di destinatari).
    Tuttavia nonostante esista un luogo esatto di partenza delle informazioni (il server) «lo stesso non coincide con quello di percezione delle espressioni offensive e, quindi, di verificazione dell'evento lesivo, da individuare nel luogo in cui il collegamento viene attivato». Nel caso di un giornale online, quando una notizia risulta immessa sul sito web, la sua diffusione deve ritenersi avvenuta – esattamente come quando un giornale viene pubblicato o una trasmissione irradiata nell'etere – e ciò «implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato di utenti». Ed è proprio dal conteggio e dalla localizzazione dei lettori che aprono la notizia che la Cassazione fa discendere l'individuazione del «giudice naturale».

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-04-27/sito-registrato-estero-dribbla-081504.shtml?uuid=AalZxFSD

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