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  • Come impugnare una deliberazione assembleare

    Se si volesse spiegare con un modo di dire la sentenza n. 8491 dello scorso 14 aprile, resa dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, questo sarebbe il più indicato.

    Oggetto del contrasto che ha reso necessario l’intervento della massima espressione del giudice nomofilattico era la forma dell’atto introduttivo del giudizio d’impugnazione della deliberazione assembleare.

    Ricorso, citazione o entrambi gli atti indifferentemente?

    Per la giurisprudenza, di merito e di legittimità, la questione era massimamente incerta.

    L’impostazione iniziale propendeva per un’interpretazione letterale dell’art. 1137 c.c.: secondo quest’orientamento la norma parlava di ricorso e quindi l’atto introduttivo doveva essere tale.

    L’orientamento più recente, invece, riteneva che il termine ricorso dovesse essere considerato in senso atecnico e che quindi il giudizio d’impugnazione potesse essere introdotto tanto con citazione che con ricorso.

    Nel caso di deliberazioni annullabili e quindi da impugnarsi in trenta giorni, tale termine s’intendeva rispettato:

    a) se il giudizio veniva introdotto con ricorso con il deposito in cancelleria dell’atto entro 30 giorni;

    b) se il giudizio veniva introdotto con citazione con la notifica dell’atto alla controparte entro il medesimo termine.

    Secondo le Sezioni Unite il termine ricorso è usato in senso atecnico; tale impostazione, secondo gli ermellini, è altresì corroborata dal fatto che l’art. 1133 parla di ricorso all’assemblea avverso i provvedimenti dell’amministratore.

    Anche in ragione di ciò, si legge in sentenza, poichè dunque la norma in considerazione si limita a consentire ai dissenzienti e agli assenti di agire in giudizio, per contestare la conformità alla legge o al regolamento di condominio delle decisioni adottate dall’assemblea, ma nulla dispone in ordine alle relative modalità, queste vanno individuate alla stregua della generale previsione dell’art. 163 c.p.c., secondo cui la domanda si propone mediante citazione.

    Si evita così anche la discrasia, cui la contraria opinione da luogo, tra le azioni di annullamento e quelle di nullità delle deliberazioni condominiali, in quanto unanimemente soltanto alle prime si ritiene applicabile l’art. 1137 c.c. (v., tra le altre, Cass. 19 marzo 2010 n. 6714), sicchè nei due casi le domande dovrebbero essere proposte in forme diverse, anche quando si impugna una stessa deliberazione e si deduce che è affetta da vizi che ne comportano sia la nullità sia l’annullamento.

    ImpugnazioneSi evita altresì la divergenza, sopra evidenziata, tra le soluzioni adottate a proposito delle condizioni richieste per la sanabilità dell’atto, quando si verte nella materia del condominio o nelle altre per le quali è prescritto il ricorso.

    Ciò stante, la questione della conversione si pone in termini inversi rispetto a quelli in cui è stata finora affrontata: si tratta di stabilire se la domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anziché con citazione, possa essere ritenuta valida e se a questo fine sia sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti dall’art. 1137 c.c., l’atto venga presentato al giudice, e non anche notificato.

    A entrambi i quesiti va data risposta affermativa, in quanto l’adozione della forma del ricorso non esclude l’idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l’attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione (Cass. SS.UU. 14 aprile 2011 n. 8491).

    In definitiva: l’impugnazione si propone con citazione ma chi usa il ricorso non commette alcun errore o meglio non vede vanificata la propria azione.

    http://condominiale.lavorincasa.it/2011/05/come-impugnare-una-deliberazione-assembleare/

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