Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

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  • Stress e lontananza nel conto del danno

    I diritti dei viaggiatori sono andati molto rafforzandosi nel tempo anche per le numerose pronunce giurisprudenziali che hanno ampliato i casi che possono determinare il diritto al risarcimento dei danni da vacanza rovinata. Tali pronunce hanno cristallizzato l'idea del contratto di viaggio anche come occasione di svago e riposo, spesso irripetibile, e perciò meritevole di particolare tutela in caso di inadempimento da parte del tour operator o di sostanziale differenza tra quanto pubblicizzato e quanto realmente offerto al viaggiatore. Ad esempio, la Cassazione (Terza sezione civile, 5189/2010), nel riconoscere il diritto al risarcimento a favore di una coppia – che invece del mare cristallino della Grecia pubblicizzato nel depliant trovò sporcizia e macchie di idrocarburi – ha stabilito che l'organizzatore o il venditore «assumono specifici obblighi soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, che vanno esattamente adempiuti» anche sulla base di quanto illustrato dai «depliant illustrativi». La stessa Corte (sentenza 25396/2009) ha poi statuito il principio secondo cui l'organizzatore turistico assume un'obbligazione di risultato nei confronti del cliente, ed è pertanto tenuto a garantire che tutto vada per il meglio, controllando direttamente «l'esecuzione della prestazione, anche in ordine ad aspetti dell'attività del prestatore di servizi (albergatore), che esulano dalle premesse caratteristiche del viaggio», e quindi anche in relazione ad aspetti apparentemente marginali del contratto. Meritevole di considerazione è stata poi l'opera di molti giudici di pace i quali hanno considerato con particolare attenzione l'aspetto morale dei danni derivanti da una vacanza rovinata, estendendone la risarcibilità anche a ipotesi non espressamente codificate nel nostro ordinamento. In questo quadro non va dimendicata la sentenza del 12 marzo 2002 della Corte di giustizia europea, secondo cui il danno da riconoscere per l'inadempimento o la cattiva esecuzione delle prestazioni in un viaggio tutto compreso, non può non tener conto dell'importanza del mancato godimento di una vacanza, nonché dello stress patito quando tali inconvenienti si debbano affrontare lontano da casa.

    http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2011-05-16/stress-lontananza-conto-danno-063951.shtml?uuid=AaLgiYXD

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