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  • Niente prescrizione per chi inquina

    Chi ha inquinato bonifica e risarcisce, anche se il reato è prescritto
    L'obbligo di ripristino non è sanzione accessoria e, da solo, non basta a riparare al danno ambientale.
    Il reato è prescritto, ma il responsabile risarcisce ugualmente la parte lesa oltre a dover bonificare i luoghi che ha inquinato. Lo chiarisce una sentenza pubblicata il 12 maggio 2011 dalla terza sezione penale della Cassazione.
    Chi sbaglia, paga. Confermata, nella specie, la condanna pronunciata nei confronti di un imprenditore e del proprietario del terreno accusati di aver aperto e gestito una discarica non autorizzata di rifiuti provenienti da attività di demolizione. Nonostante il reato di inquinamento sia stato dichiarato estinto, i due operatori economici dovranno comunque farsi carico della bonifica della zona oltre che del risarcimento in favore del Comune, parte lesa. L'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ripristino non costituisce una sanzione accessoria a quella penale ma un risarcimento in forma specifica, che discende ex lege dalla condanna, con il limite previsto dalla legge («ove sia possibile») ed è anche diverso, quindi, dall'obbligo di ripristino disciplinato ex articolo 2058 Cc. La bonifica, poi, non è affatto alternativa al risarcimento del danno: la tutela risarcitoria è infatti più ampia e non è alternativa alla tutela riparatoria (ripristino), poiché quest'ultima non è (può non essere) pienamente satisfattiva del danno arrecato ai soggetti portatori del diritto fondamentale all'integrità dell'ambiente.
    fonte cassazione.net

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