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  • Avvocati, per la pensione fanno media anche gli anni di inattività

    Stretta della Cassazione sulle modalità di calcolo della pensione di vecchiaia per gli avvocati. Nel computo della media delle dichiarazioni Irpef degli ultimi 15 anni, infatti, dovranno entrare obbligatoriamente anche le annualità in cui il professionista non ha lavorato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12136 di oggi (si legga il testo integrale sul sito di Guida al diritto), al termine di una lunga vicenda processuale che ha visto fronteggiarsi un avvocato - cancellatosi per 5 anni dalla Cassa di previdenza e assistenza - e l'istituto previdenziale.

    Bocciato il calcolo non continuativo
    Nulla da fare però per l'anziano professionista al «minimo pensionabile» che si è visto dare torto in tutti e tre i gradi di giudizio. Bocciata la sua ricostruzione per cui «gli anni da considerare a ritroso […] debbano essere necessariamente quelli in cui l'avente diritto è stato effettivamente iscritto all'Albo ed abbia versato i contributi alla Cassa». In tal modo i «15 anni solari anteriori» andrebbero intesi «come non continuativi», a pena di violare il principio di uguaglianza, e «comprimendo il diritto del professionista» a una giusta pensione.

    Non conta l'iscrizione alla Cassa
    Una tesi che non ha convinto i giudici della Suprema corte, per i quali il tenore letterale della norma è sufficientemente chiaro da non aver bisogno di ulteriori interpretazioni. Secondo la legge di "Riforma del sistema previdenziale forense" (legge 576/1980), la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Ed è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione all'1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Non vi è, dunque, per Piazza Cavour, alcun collegamento tra le 15 annualità e gli «anni di effettiva iscrizione e contribuzione», come sostenuto dal ricorrente.

    La precisazione della Cassazione
    Nel confermare la sentenza della Corte di Appello di Roma, la Cassazione, visto il rilievo della vicenda, ha ritenuto di dover comunque affermare - con riguardo alla riforma della previdenza forense (legge 576/1980) - il seguente principio di diritto «stante l'inequivoco significato proprio delle parole usate, la locuzione "quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione" indica le annualità, non necessariamente anche di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa di previdenza, antecedenti l'epoca di maturazione del diritto».

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-06-03/avvocati-pensione-fanno-media-163220.shtml?uuid=AaTASxcD

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