Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

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  • Via libera alla professione di avvocato con l’abilitazione ottenuta in uno degli Stati membri (Corte di Giustizia CE, Sentenza 9.1.2011 - Ricorso C-118/2009)

    1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), nel testo di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE (GU L 206, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 89/48 modificata»).

    2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Koller e la Rechtsanwaltsprüfungskommission dell’Oberlandesgericht Graz (commissione competente in ordine all’esame di accesso alla professione di avvocato della Corte di appello di Graz) in merito al rifiuto opposto dal presidente di quest’ultima di autorizzarlo a sostenere la prova attitudinale ai fini dell’esercizio della professione di avvocato in Austria o di dispensarlo dal sostenere tale esame.

    Contesto normativo

    La normativa dell’Unione

    3 Ai termini dell’art. 1, lett. a), b) e g), della direttiva 89/48 modificata:

    «Ai sensi della presente direttiva si intende:

    a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli;

    – che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

    – da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e

    – dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,

    quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità (…).

    È assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un’autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d’accesso e d’esercizio di una professione regolamentata;

    b) per Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato membro chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza aver ottenuto nello stesso il suo diploma o avervi esercitato per la prima volta la professione in questione;

    (…)

    g) per prova attitudinale, un esame riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare la capacità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata.

    Per consentire il controllo, le autorità competenti redigono un elenco delle materie che, attraverso un confronto tra la formazione richiesta nello Stato rispettivo e quella ricevuta dal richiedente, non sono comprese nel diploma o nel/nei titolo/i presentato/i dal richiedente.

    La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d’origine o di provenienza. Essa verta su materie da scegliere tra quelle che figurano nell’elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Questa prova può anche comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività in questione nello Stato membro ospitante. La modalità della prova attitudinale sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro nel rispetto delle norme del diritto comunitario.

    http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/via-libera-alla-professione-di-avvocato-con-l&rsquoabilitazione-ottenuta-in/5450

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