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  • Danno biologico: vanno applicate le tabelle milanesi

    Svolta della Cassazione nella liquidazione del danno biologico. Finisce il lungo periodo del «fai da te» da parte dei tribunali, con ogni Ufficio che elaborava la sua tabella, e arriva la consacrazione definitiva di Milano come riferimento «equo» da prendere in considerazione per tutto il territorio nazionale. È questa l'importante presa di posizione della Suprema corte che, con la sentenza 12408 di oggi (si legga il testo integrale sul sito di Guida al diritto), ha accolto il ricorso di un uomo, rimasto gravemente invalido a seguito di un incidente stradale, che lamentava proprio la mancata adozione dei criteri di liquidazione meneghini da parte dei giudici di Trani e poi di Bari.
    Si impone un criterio uniforme
    Fine dichiarato della Suprema corte è quello di garantire in ossequio al principio di uguaglianza, e per non minare «la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia», l'adozione di «parametri uniformi» su tutto il territorio nazionale. Secondo i giudici di Piazza Cavour, dunque, «poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto».
    La questione va posta già nel merito
    Con l'occasione però i giudici hanno anche chiarito che «l'aver assunto la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della liquidazione equitativa del danno» non comporterà automaticamente «la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, delle sentenze di appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle». Infatti, affinché il ricorso non sia dichiarato inammissibile, c'è bisogno che la medesima doglianza sia stata sollevata anche nel merito e cioè figuri già tra i motivi di ricorso in Appello. In tal modo, la Suprema corte evita anche il rischio di una valanga di ricorsi che viceversa si abbatterebbe sui giudici di Piazza Cavour.
    Incidenti stradali: no al concorso colposo automatico
    Ma la Cassazione nella stessa sentenza ha anche affermato un altro importante principio in tema di incidenti stradali, stabilendo che una volta accertata la piena responsabilità di un veicolo non è corretto presumere il concorso di colpa dell'altro conducente che non riesca a provare di essere completamente esente da responsabilità. Secondo la Suprema corte, infatti, «il principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli […], l'accertamento in concreto della colpa di uno dei due conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare l'evento, l'apporto causale colposo dell'altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto».
    http://www.wwwilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-06-07/danno-biologico-vanno-applicate-172037.shtml?uuid=AaU23tdD

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