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  • Telegramma: la ricevuta di invio delle Poste prova la ricezione e blocca la prescrizione

    Prescrizione bloccata anche con la sola presentazione della ricevuta di spedizione della raccomandata. Non serve l'avviso di ricevimento. L'esibizione in giudizio del tagliandino della Poste, infatti, è sufficiente anche a far presumere che la lettera sia effettivamente arrivata a destinazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 13488/2011 (si legga il testo integrale su l sito di Guida al diritto) accogliendo il ricorso della proprietaria di una fabbricato contro un'assicurazione privata che rifiutava di pagare i danni prodotti alla sua abitazione da un'automobile a seguito di un incidente stradale, perché prescritti.

    Nel merito l'assicurazione aveva vinto due volte
    Il tribunale di Catania, in sede di appello, aveva confermato la tesi restrittiva fatta propria dal giudice di primo grado secondo cui «la ricevuta di spedizione ha valore solo se il destinatario non contesti d'aver ricevuto la lettera o il telegramma». Mentre, in caso contrario scatterebbe «l'onere per il mittente di provarne il ricevimento, attraverso la produzione del relativo avviso». Insomma, sul mittente graverebbe un obbligo di «prova documentale» mentre il destinatario potrebbe limitarsi «ad una generica contestazione».

    Per la Cassazione la ricevuta è prova sufficiente
    Una tesi ribaltata dalla Suprema corte secondo cui «un telegramma, così come una lettera raccomandata, anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta». Dalla ricevuta, dunque, consegue la presunzione di «arrivo al destinatario e di conoscenza dell'atto». In quanto, secondo i giudici di Piazza Cavour, vanno considerate «l'ordinaria regolarità del servizio postale» e «le univoche e concludenti circostanze» che attestano la spedizione.

    La mancata ricezione va provata
    Una presunzione, però, non assoluta in quanto il destinatario può sempre fornire la prova contraria. Una confutazione che però nel caso di specie non vi è stata, non avendo il destinatario addotto alcun elemento di prova a suo discarico. Quali per esempio «la circostanza che il plico non contenga alcuna lettera», o ne contenga «una di contenuto diverso», o anche «l'assenza dalla residenza o domicilio indicati nel telegramma all'epoca della convocazione» o l'aver compiuto degli atti specifici, come la sollecitazione di accertamenti presso le Poste tali da «verificare l'assunta mancata ricezione».
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-06-20/telegramma-ricevuta-invio-poste-174347.shtml?uuid=AaN1UehD

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