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  • Assicurazione, 60 giorni di tempo per pagare il danneggiato

    Il termine di adempimento di 60 giorni che la legge accorda all’assicurazione in caso di sinistro derivante dalla circolazione di veicoli per adempiere la propria obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato vale anche nei rapporti tra assicuratore ed assicurato. La violazione del termine determina in capo all’assicuratore una responsabilità nei confronti dell’assicurato, se a causa del ritardo il risarcimento, capiente all’epoca del sinistro, sia divenuto incapiente. E se anzi ciò accade, l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato per l’intero risarcimento cui questi sia tenuto verso il danneggiato.

    Il caso
    Un trentacinquenne muore a seguito delle lesioni riportate nello scontro tra il motociclo sul quale viaggia ed un autocarro che, nell’immettersi nella strada, invade la corsia opposta. Il tribunale, con pronuncia confermata in appello, condanna il conducente dell’autocarro e, ritenutolo esclusivamente responsabile dell’incidente, gli intima anche, insieme con il proprietario del mezzo, il risarcimento dei danni a favore della moglie del defunto e dei figli. La somma viene versata dalla società assicuratrice del mezzo. Le Ferrovie dello Stato, di cui il motociclista era dipendente, costituiscono a favore dei congiunti una rendita vitalizia richiedendo alla società assicuratrice il pagamento in via surrogatoria di ulteriori somme. A fronte dell’inerzia dell’assicuratore, i congiunti agiscono giudizialmente innanzi al tribunale per l’insufficienza delle somme già percepite a titolo di risarcimento del danno e richiedendone la differenza. Il procedimento prosegue fino alla Cassazione.

    La Corte Suprema, con la sentenza n. 1083/11, bacchetta l’assicuratore e ricostruisce il coordinamento, attraverso lo schema della surrogazione legale, tra il rapporto assicurativo tra danneggiato e assicuratore della responsabilità civile ed il rapporto previdenziale tra danneggiato ed ente di assicurazione sociale si coordinano. Nel rapporto assicurativo, l’assicuratore deve chiedere al danneggiato se ha diritto a prestazioni in quello previdenziale. Se il danneggiato risponde affermativamente, l’assicuratore accantona la somma prevedibilmente corrispondente alla prestazione spettante al danneggiato-assistito nel rapporto previdenziale e chiede all’ente se vuole valersi del diritto di surrogarsi al danneggiato. L’ente deve rendere dichiarazione positiva nei successivi 45 giorni.

    Nel rapporto previdenziale, l’ente corrisponde la prestazione ed ha diritto di surrogarsi nei limiti della prestazione corrisposta: con il pagamento nel rapporto previdenziale, l’ente è surrogato in quello assicurativo al danneggiato; l’assicuratore della responsabilità civile può e deve solo pagare all’ente la somma che questo dichiara d’aver prestato nel rapporto previdenziale.

    Al complesso di questi rapporti la disciplina normativa ricollega l’effetto di estinguere, nel rapporto assicurativo, il diritto del danneggiato verso l’assicuratore, nei limiti della somma che lo stesso danneggiato ha già percepito dall’ente nel rapporto previdenziale. Tuttavia la parte eccedente delle pretese resta a carico dell’assicuratore.

    La Corte Suprema aggiunge poi che, se il massimale era capiente all’epoca del sinistro ma è divenuto insufficiente a coprire l’intero danno per effetto della svalutazione intanto intervenuta durante la mora dell’assicuratore, questi deve tenere indenne l’assicurato in misura pari all’intero danno subito dal danneggiato, quale che ne sia l’ammontare, configurandosi il colpevole ritardo col quale l’assicuratore abbia soddisfatto il credito del danneggiato come mala gestio in senso proprio, nei confronti dell’assicurato.

    La Cassazione argomenta poi anche sui termini del ritardo colpevole dell’assicuratore. Scatta 60 giorni dopo la richiesta risarcitoria il momento nel quale la mora sussiste nei confronti del danneggiato; ma lo stesso termine, secondo l’ultimo orientamento di legittimità, vale anche per il ritardo dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato nell’ambito del rapporto assicurativo. Pertanto, al di fuori dei casi di responsabilità dell’assicurato che abbia omesso di fornire all’assicuratore tutte le informazioni di cui disponga ed utili all’apprezzamento del fatto, va posto a carico dell’assicuratore il rischio della sopravvenuta incapienza del massimale per omesso risarcimento del danno entro 60 giorni dalla richiesta del danneggiato.


    In tale caso l’assicuratore è quindi tenuto a tenere indenne l’assicurato, nell’ambito del rapporto assicurativo, di tutto quanto questi debba direttamente corrispondere al danneggiato in eccedenza rispetto al massimale tardivamente versato.
    http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/consumatore/news/articolo/lstp/411479/

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