Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • Liti con reclamo da aprile 2012

    Per impugnare gli avvisi di accertamento di valore non superiore a 20mila euro – notificati a partire dal 1°aprile 2012 – dovrà essere prima proposto reclamo all'agenzia delle Entrate. Ai ricorsi tributari notificati successivamente alla data del 6 luglio scorso sarà applicato il contributo unificato. Queste importanti modifiche, apportate dalla manovra al rito tributario, sono state oggetto di diverse domande poste dai lettori sul Forum online. In particolare quello su cui bisogna avere le idee chiare sin da subito è il fatto che ai fini dell'applicazione di tali novità bisogna tenere distinti i due tipi di notifiche.
    Per il primo caso (proposizione del reclamo) quella che conta è la data in cui viene notificato l'atto che andrà impugnato. Ed in questo senso, le modifiche opereranno per gli atti notificati a partire dal 1° aprile 2012. Invece, per l'applicazione del contributo unificato al rito tributario quella che bisognerà tenere presente è la data di proposizione, ossia di notifica del ricorso. Per i ricorsi notificati successivamente al 6 luglio scorso si applicherà il contributo unificato.
    Per contemperare le esigenze del notificante e del notificato, le norme che regolano le notificazioni e le relative procedure sono state sottoposte a numerosi interventi sostitutivi e manipolativi operati negli anni dalla Corte costituzionale, che ha scisso i due momenti perfezionativi della notificazione. Applicando questi principi alle novità introdotte nel rito tributario, per applicare le regole del reclamo «per atti notificati a decorrere dal 1° aprile 2012» bisognerà intendere atti che il contribuente ha ricevuto dal 1° aprile in poi (non essendo rilevante la data in cui sono partiti tali atti che potrebbe essere anche antecedente al 1° aprile).
    Per applicare le regole del contributo unificato, invece, «per i ricorsi notificati successivamente alla data del 6 luglio 2011» bisognerà intendere atti che il contribuente ha portato per la notifica successivamente a tale data. In questo senso, se il contribuente ha portato un ricorso all'ufficiale giudiziario per la notifica il 4 luglio 2011 e l'ufficiale giudiziario lo ha notificato all'Agenzia l'8 luglio, al ricorso non sarà applicato il contributo unificato.
    Infine, si segnala che numerose domande hanno riguardato la soglia massima per potere beneficiare dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato nel processo di lavoro. Le novità in materia di lavoro riguardano la suddivisione delle cause per valore in sei scaglioni - previsti per il rito ordinario civile - con gli importi, però, ridotti alla metà. Per l'ammissione al patrocinio bisognerà non avere un reddito superiore al doppio di 10.628,16 (ossia a 21.256,32 euro). Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Il limite massimo di 21.256,32 euro per godere del patrocinio è comunque elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.
    Per l'ammissione al patrocinio va presentata un'istanza in carta semplice contenente: le generalità dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito proprio e del nucleo familiare; l'indicazione del procedimento (se già pendente); gli elementi in fatto e in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere e l'indicazione delle prove (documenti, testimoni eccetera) che si intendono presentare (se il giudice o il Consiglio dell'ordine lo richiedono).
    Spartiacque è la data di notifica del ricorso
    Il contributo unificato va pagato per i ricorsi già notificati all'agenzia delle Entrate, ma ancora non depositati presso la Commissione tributaria competente?
    RDipende da quando è avvenuta la notifica del ricorso. Il contributo unificato si applica al processo tributario per i ricorsi notificati dopo il 6 luglio 2011. In poche parole, ciò significa che si applica ai ricorsi portati agli ufficiali giudiziari, o spediti a mezzo raccomandata a/r senza busta, o ancora portati direttamente all'agenzia delle Entrate dopo il 6 luglio.
    La definizione delle liti agisce solo sull'imposta
    La definizione agevolata delle liti ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali (al 30% considerato che al 1° maggio 2011 la lite pende ancora in primo grado) da parte dell'acquirente di un terreno edificabile avrà effetti anche sull'eventuale plusvalenza accertabile nei confronti del venditore (alla luce dell'ordinanza della Cassazione, numero 1333)?
    RL'ordinanza 1333/2010 stabilisce, richiamando un orientamento consolidato della Cassazione, che l'accertamento definito in sede di imposta di registro dall'acquirente, in linea di massima, è vincolante anche per il venditore tranne che costui non provi di avere venduto a un prezzo inferiore. La definizione agevolata dovrebbe comportare solo il pagamento di un'imposta inferiore di quella richiesta con l'accertamento, ma non dovrebbe incidere assolutamente sulla base imponibile indicata nell'avviso di accertamento. Per cui la definizione della lite dovrebbe essere irrilevante al fine di stabilire l'entità della plusvalenza. Se la maggiore imposta richiesta al venditore per la plusvalenza è inferiore a 20mila euro, e se vi è lite pendente al 1° maggio, il venditore ha un suo diritto autonomo a definire la lite a prescindere da quello che avviene ai fini dell'imposta di registro. La definizione delle liti pendenti agisce esclusivamente sull'imposta che un soggetto è chiamato a pagare.
    Il limite di reddito per l'esenzione
    Qual è il limite reddituale per l'esonero dal contributo fisso di 37 euro per le cause di lavoro e previdenza? A seguito dell'introduzione del contributo in misura forfettaria per le cause di lavoro e previdenza, cosa ne è delle ulteriori spese per cui vi è stata fino a oggi l'esenzione come la tassa di registrazione delle sentenze, quelle per le notifiche, per i diritti di cancelleria, eccetera?
    RIl contributo fisso di 37 euro è stato previsto solo per le cause di previdenza. Per le cause di lavoro si applicano i sei scaglioni – previsti per il rito ordinario civile – con gli importi però ridotti alla metà (come avviene, ad esempio, per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo). Per l'ammissione al patrocinio bisogna non avere un reddito lordo superiore al doppio di 10.628,16 (ossia a 21.256,32 euro). Le novità della manovra sono limitate solo all'introduzione del pagamento del contributo unificato. Non sono state previste modifiche in materia di spese di notifica, di registrazione delle sentenze e diritti di cancelleria.
    Contributo unificato per i giudizi di lavoro
    Qual è l'importo del contributo unificato da versare per una causa di lavoro innanzi alla Corte di cassazione con valore indeterminabile? Poiché il ricorrente ha avuto nel 2010 un reddito inferiore a 21.256,32 euro (incluso quello del nucleo familiare), la causa è esente dal pagamento del contributo unificato oppure no?
    RI giudizi di lavoro e previdenza in Cassazione subiscono lo stesso trattamento alla pari di un giudizio ordinario civile. Quindi, nel caso di specie, poiché il valore è indeterminabile, dovrebbe essere pagato un contributo variabile di 450 euro, oltre a un importo fisso di 168 euro pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti (richiesto dal 2009). Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Il limite massimo di 21.256,32 euro per godere del gratuito patrocinio è comunque elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.
    La sanatoria riguarda il contenzioso giudiziale
    Debiti vecchi già in cartella esattoriale (dal 2005 al 2011) possono essere rivisti, dati gli alti interessi applicati da Equitalia e le more molte alte?
    RLa risposta è negativa. La sanatoria introdotta dalla manovra riguarda soltanto il contenzioso giudiziale, vale a dire le cause pendenti in primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2011, per le quali – a tale data – non sia già stata emessa sentenza.
    Consulenza pagata da chi la richiede
    Chi paga l'accertamento tecnico preventivo (Atp)? Segue la soccombenza finale o vi è il pagamento anticipato del ricorrente?
    RLa manovra non stabilisce regole particolari per il pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio. Pertanto, valgono le regole ordinarie che pongono a carico della parte che richiede la consulenza l'onere di anticipare le spese che poi riversano sulla parte che soccombe il costo finale.
    Perizia inappellabile
    trascorsi trenta giorni
    È possibile che la sentenza in materia di previdenza sia inappellabile?
    RLa manovra non stabilisce tale principio. Con esclusivo riferimento alle controversie in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap, pensione di inabilità e assegno di invalidità, viene stabilito l'obbligo, prima di presentare la causa, di svolgere una perizia medica con un tecnico indicato dal Tribunale (cosiddetto Accertamento tecnico preventivo). Se una delle parti non condivide l'esito della perizia, può sempre promuovere la controversia. Solo se, entro il termine di 30 giorni dal deposito della perizia, la parte non dichiara espressamente di volerla impugnare (con l'onere di promuovere la causa entro ulteriori 30 giorni), la perizia, omologata dal Tribunale, diventa inappellabile.
    L'appello dopo il 6 luglio costa di più
    Per quali cause tributarie si applica l'introduzione del contributo unificato? Per una causa per la quale, alla data di entrata in vigore del Dl 98/2011, sono pendenti i termini per proporre appello avanti la Commissione tributaria regionale, si deve pagare l'imposta di bollo o già il contributo unificato?
    RNel caso si presenti appello e sia già entrata in vigore la norma, si ritiene che il contributo debba essere pagato (in sostituzione dei bolli). Ciò in quanto la norma fa riferimento alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e, inoltre, precisa che per i ricorsi principale e incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato. Ne consegue che anche l'atto di appello sconta il contributo.
    Per il pagamento basta andare dal tabaccaio
    È ormai chiaro l'onere del contributo unificato per l'accesso ai ricorsi tributari, determinato sul valore della pratica, che tra l'altro elimina il costo delle marche da bollo. Ma dove si deve versare tale nuovo balzello?
    RIl modo più semplice è quello di recarsi alle ricevitorie – tabaccai che vendono valori bollati – e farsi stampare una marca con l'importo del contributo richiesto (la marca avrà le stesse dimensioni di quelle da 14,62 euro).
    Istanza di sospensiva esclusa dalla manovra
    A maggio 2011 ho depositato ricorso in Commissione tributaria applicando i bolli da 14,62 euro.
    Dovendo presentare in questi giorni domanda di sospensione, ex articolo 47, Dlgs 546/92, dovrò corrispondere il contributo unificato ?
    RSi ritiene che il contributo unificato non sia dovuto per l'istanza di sospensiva in quanto essa attiene l'avvio del procedimento e quindi la presentazione del ricorso, che, nella specie, è avvenuta prima dell'entrata in vigore della norma sul contributo.
    Il valore è stabilito dalle maggiori imposte
    Vorrei sapere se il contributo unificato per ricorsi tributari proposti alla Commissione tributaria per atti notificati prima dell'entrata in vigore Dl 98/2011 sia dovuto di versamento. Nel caso di impugnazione della cartella di pagamento e dell'atto presupposto come deve essere calcolato il contributo unificato dovuto?
    RPer l'applicazione del contributo unificato non bisogna guardare la data di notifica dell'atto da impugnare, bensì la data in cui si notifica il ricorso. In questo senso, il contributo andrà pagato per i ricorsi notificati successivamente alla data del 6 luglio 2011. Ai fini del calcolo del contributo, il valore della controversia deve essere determinato prendendo in considerazione il solo valore delle maggiori imposte contestate, senza considerare gli interessi e le sanzioni richieste nello stesso atto impugnato.
    Nessuna sanatoria per le cause con l'Inail
    Per quanto attiene le cause contro l'Inail è cambiato qualcosa?
    RNulla è cambiato in materia di contenzioso nei confronti dell'Inail.L'unica sanatoria prevista riguarda il contenzioso con l'Inps (entro i 500 euro) e quello con il Fisco (entro i 20mila euro).

    www.ilsole24ore.com/giustizia

0 comments:

Leave a Reply