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Per l'ex marito stalker divieti dettagliati di avvicinamento
Quando al marito va vietato di avvicinarsi «ai luoghi abitualmente frequentati» dalla moglie separata, bisogna indicare - nel dettaglio - gli indirizzi ai quali si fa riferimento. Altrimenti il provvedimento cautelare non solo rischia di non raggiungere lo scopo per il quale è stato emesso, ma si traduce anche in una ingiustificata restrizione alla libertà di movimento del destinatario della misura. La sentenza n. 26819 della Corte di Cassazione dà precise istruzioni operative ai magistrati impegnati nella repressione dello stalking. I consiglieri di piazza Cavour si rendono conto che i giudici penali sono abituati a «maneggiare misure cautelari interamente predeterminate, che in genere non hanno bisogno di integrazioni». Ma nel caso degli atti persecutori è tutto il contrario.
La norma introdotta nel 2009
L'articolo 282-ter del codice di procedura penale prevede genericamente il divieto per lo stalker di avvicinarsi ai posti dove normalmente va la vittima, poi è il giudice che deve riempire di contenuti il provvedimento affinché le misure siano efficaci. Quindi è necessaria la completa comprensione delle dinamiche che sono alla base dell'illecito e il pubblico ministero nella sua richiesta dovrà ben rappresentare al giudice, oltre agli elementi essenziali per l'applicazione della misura, anche aspetti apparentemente di contorno che invece possono assumere un'importanza fondamentale.
La prospettiva dell'intervento
Insomma, la restrizione prevista dall'articolo 282-ter Cpp – introdotto dalla legge anti-stalking del 2009 – deve essere "modellata" dai magistrati in relazione alla situazione di fatto. Più i giudici si rendono conto dei motivi del conflitto, delle ragioni e dell'entità delle minacce, più possono predisporre divieti efficaci di frequentazione o avvicinamento, alla casa familiare, agli indirizzi dei parenti, ai luoghi di lavoro eccetera. Senza eccedere in eccessive limitazioni della libertà di movimento del destinatario del provvedimento quale potrebbe essere l'intimazione di restare ad almeno 100metri di distanza dalla persona offesa persino durante occasionali incontri per la strada.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-07-08/marito-stalker-divieti-dettagliati-161136.shtml?uuid=AarkHJmD
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