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  • Accertamenti veloci, scontro in giudizio

    La sentenza delle Sezioni unite 18184/2013 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) che ha ritenuto invalido l'accertamento emesso prima dei 60 giorni senza un'effettiva e specifica urgenza determina una serie di conseguenze pratiche che interessano sia gli uffici, sia i contribuenti. Innanzitutto, l'ufficio, se vuole salvare la legittimità dell'accertamento "accelerato" ha l'onere di provare in giudizio che esistevano i motivi di "particolare" urgenza, pena l'annullamento dell'atto; ciò a prescindere dal fatto che detti motivi siano stati o meno esplicitati nell'atto. Sul punto infatti le Sezioni unite aderiscono ad una interpretazione sostanzialistica e non formale: non rileva la motivazione della urgenza ma la prova dell'effettiva urgenza. Ne consegue che non è necessaria la motivazione contenuta nell'atto ma la prova in giudizio, in caso di contestazione del contribuente sul punto, della sussistenza dei particolari motivi di urgenza. Da notare che la Corte costituzionale, nell'ordinanza 244/2009, ipotizzando una possibile invalidità dell'atto, aveva richiamato la norma sulla nullità di un provvedimento per mancanza di un elemento essenziale - la motivazione - soprattutto qualora la norma stessa imponga, come in questo caso, una motivazione specifica. Sotto un profilo pratico la differenza con quanto statuito dalle Sezioni unite non è di poco conto: quando si parla di nullità dell'atto il potere del giudice è minore poiché le cause di nullità sono normalmente individuate dalla legge. Nel caso specifico, ad esempio, per ottenere la nullità sarebbe bastata la mancata o inadeguata motivazione circa l'urgenza. In ipotesi di illegittimità, invece, il potere del giudice è sicuramente maggiore: la presenza o l'assenza della motivazione passa in secondo ordine, mentre assume importanza la valutazione che il giudice stesso farà - caso per caso - sulla prova che l'amministrazione fornisce a sostegno dell'urgenza. Occorre poi considerare i possibili scenari che si potrebbero verificare in contenzioso all'indomani della pronuncia (si veda la grafica): di sicuro le cause che - prudenzialmente - erano state sospese in attesa di questa pronuncia saranno rimesse sul ruolo e le Commissioni, sia di primo che di secondo grado, dovranno valutare, alla luce di questi principi, la prova offerta dall'ufficio, che in verità fino a questo momento si è, di norma, difeso più sul piano della motivazione che su quello della prova della urgenza. Se tale prova non è stata fornita dall'ufficio in primo grado difficilmente potrà essere proposta per la prima volta in appello, in quanto sottrarrebbe al giudice e alla parte un grado di valutazione e di giudizio. Al contribuente, in questi casi, conviene sempre depositare una memoria (10 giorni liberi prima dell'udienza) per rafforzare l'eccezione già sollevata attraverso l'evidenziazione della (mancata) prova. Nel caso in cui il contribuente, invece, non abbia eccepito nulla sul punto in sede di impugnazione appare improbabile che egli possa farlo ora (neanche sotto la forma di motivo aggiunto). Infatti, non si tratta né di ius superveniens (non essendo stata introdotta alcuna norma) né, tantomeno, si può invocare l'overruling (non essendo stato modificato un orientamento su norma processuale). Certamente più agevolato il contribuente che non ha ancora impugnato l'atto "accelerato" perché potrà evidenziare da subito l'orientamento delle Sezioni unite e quindi chiedere l'invalidità dell'accertamento. A questo proposito va detto che, di norma, il mancato rispetto da parte degli uffici dei 60 giorni deriva principalmente dall'imminente decadenza dell'azione di accertamento per un determinato periodo di imposta: è il caso, quest'anno, del 2008 e del 2007 in ipotesi di omessa dichiarazione. È evidente che, in considerazione delle precisazioni formulate dalle Sezioni unite, non avranno più alcun valore le ragioni generali che riguardano tutti i contribuenti, quale appunto l'imminente scadenza dei termini previsti dalla legge nella stessa misura per tutti i contribuenti, ma rileverà la specificità del singolo caso, per esempio una comprovata acquisizione informativa di fatti evasivi relativi a un periodo di imposta prossimo alla decadenza, verso gli ultimi mesi dell'anno che comporta la notifica degli atti senza il rispetto del termine. È quindi probabile che la consueta accelerazione di fine anno degli accertamenti in scadenza diminuisca; vi è però da sperare che in caso di ritardi non si ipotizzino inesistenti notizie di reato per "salvare" l'accertamento tardivo e quindi raddoppiare i termini di decadenza. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-07-31/accertamenti-veloci-scontro-giudizio-064535.shtml?uuid=AbhplwII

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