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  • Nella divisione ingresso a rischio per gli avvocati

    Rischia di essere inefficace la disposizione del Dl del fare (69/2013), introdotta dalle commissioni della Camera durante l'esame per la conversione del decreto, che fa entrare in scena gli avvocati, accanto ai notai, come professionisti delegati alla gestione del processo di divisione di beni in comune. Si tratta di un ampliamento che accoglie una richiesta di modifica presentata dal Consiglio nazionale forense. La norma, che introduce l'articolo 791-bis nel Codice di procedura civile, stabilisce che le parti interessate alla divisione possono presentare ricorso congiunto al giudice per chiedere la nomina di un notaio o di un avvocato; entrambi, però, con poteri di autentica delle firme. E se per i notai l'autentica è l'anima stessa della funzione, il nostro ordinamento – come sottolinea anche il servizio studi della Camera – non attribuisce agli avvocati il potere di autenticare in via generale le sottoscrizioni. Nei fatti, il potere degli avvocati di autenticare le firme è limitato agli atti previsti dalla legge, in relazione ai poteri di rappresentanza e difesa conferiti dai clienti: vale a dire, i mandati "ad litem". Inoltre, con l'avvento della Pec e del "fascicolo virtuale", sono state previste per gli avvocati attestazioni sulla conformità dei documenti informatici inviati con messaggio elettronico. Ma non si tratta di un generalizzato «potere di autentica delle firme». Nel dettaglio, il Dl sembra alludere a una certa cerchia di avvocati (vale a dire, solo quelli con poteri di autentica delle firme) anziché all'intera categoria. Si potrebbe pensare che la delega sia ristretta agli avvocati "professionisti", a quelli cioè che già potrebbero essere delegati alle operazioni di vendita in base agli articoli 591-bis del Codice di procedura civile e 179-ter delle Disposizioni di attuazione. Ma questa delimitazione, seppur logica, non trova riscontro letterale nel Dl del fare. Ma se si riuscisse a superare questi scogli, l'ingresso della classe forense nella gestione delle operazioni di divisione potrebbe offrire alcune opportunità di lavoro. Inoltre, rappresenta un segnale interessante di nuova impostazione per collocazioni di "terzietà" della categoria. E ciò in particolare se coordinato con altre misure, come l'accesso "di diritto" della categoria alla funzione di mediatore nella mediaconciliazione obbligatoria e l'arruolamento fra i giudici ausiliari presso le Corti d'appello. Si tratta, comunque, di sporadici sbocchi di una professionalità, legata invece alla tutela e difesa di interessi di parte. Va detto che la procedura instaurata dal nuovo articolo 791-bis del Codice di procedura civile si prospetta di scarsa applicabilità concreta. E quindi potrà costituire uno sfocio assai marginale per l'attività lavorativa degli avvocati, mentre per i notai non è una grande novità, visto che il loro inserimento nel settore è già regolato dagli articoli 790 e 791 del Codice di procedura civile, che non molto si discostano dalle linee adesso inserite dall'articolo 791-bis. La nuova disposizione prevede che sia necessaria una richiesta congiunta di tutti gli aventi titolo allo scioglimento della comunione – condividenti, creditori e aventi causa – perché altrimenti il provvedimento di delega adottato dal giudice decadrebbe per legge. Occorre inoltre che non sussista controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali: ipotesi questa non proprio infrequente, che però normalmente porta a una pattuizione che sfocia in rogito di divisione notarile, o in una conciliazione in via preliminare in sede di mediazione obbligatoria. Inoltre, in base all'articolo 791-bis del Codice di procedura civile deve essere comunque il giudice a nominare un esperto estimatore: e sono le determinazioni di quest'ultimo a incidere in pratica di più in queste procedure. Il giudice nomina anche il professionista incaricato, eventualmente indicato dalle parti: se su questa indicazione non si troverà un accordo, lo sceglierà il giudice. Spetterà poi al professionista incaricato predisporre il progetto di divisione o disporre la vendita dei beni non comodamente divisibili. Alla vendita, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni sull'attività del professionista delegato nelle esecuzioni immobiliari. Il tribunale resta competente a dirimere le opposizioni alla vendita di beni o le contestazioni al progetto di divisione e procede secondo le norme del procedimento sommario di cognizione. Ma la procedura si profila in questo caso ancor più rapida, dato che non si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 702-ter del Codice di procedura civile e si provvede con ordinanza immediatamente esecutiva. Se accoglie l'opposizione, il giudice impartisce le disposizioni per proseguire la divisione, rimettendo le parti di fronte al professionista incaricato. Spetta inoltre a quest'ultimo, se non sia stata proposta opposizione, di depositare in cancelleria il progetto che il giudice dichiara esecutivo con decreto, rimettendogli a propria volta infine gli atti per gli adempimenti successivi. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-07-29/nella-divisione-ingresso-rischio-064927.shtml?uuid=AbX1JKII

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