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  • Cassa forense obbligatoria, si allungano i tempi per il regolamento attuativo

    E' buio sui minimi contributivi dovuti dai circa 60mila avvocati iscritti agli albi ma non alla Cassa di previdenza forense. Una condizione quest’ultima possibile prima dell’approvazione della riforma forense ma ormai superata dall’obbligo di iscrizione all’istituto previdenziale per tutti gli avvocati a prescindere dal reddito. Il regolamento attuativo promesso in tempi brevi però sembra destinato a tardare e certamente non arriverà prime dell’estate. Si cerca infatti una soluzione che non penalizzi ulteriormente i giovani avvocati a secco per la crisi ma che salvi il principio dell’obbligo contributivo.

    Dunque se è certo che fino all’emanazione del regolamento nulla sarà dovuto dai legali
    sotto i minimi, perché lo ha chiarito la Cassa stessa, non è bene chiaro né il quantum né quando dovranno iniziare i versamenti.

    La norma
    L'articolo 21, al comma 8, della legge di riforma dispone che "l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza Forense" e quindi l'iscrizione alla Cassa, già prevista obbligatoriamente per tutti gli iscritti agli Albi che esercitino la professione con carattere di continuità - cioè raggiungano prefissati limiti minimi di reddito o di volume d'affari professionali -, viene ora fatta coincidere con il momento dell'iscrizione agli Albi, a prescindere da tali parametri reddituali.

    Addio alla gestione separata Inps
    Date queste premesse, il comma 10, dell’articolo 21 prevede che per tutti gli iscritti agli Albi non è più ammessa l'iscrizione ad altra forma alternativa di previdenza obbligatoria e quindi anche alla gestione separata Inps. A cui invece precedentemente potevano iscriversi i professionisti sotto soglia che ora devono attendere lumi dall’istituto di previdenza con la preoccupazione di evitare buchi contributivi.

    Le ipotesi allo studio della Cassa
    Allo studio della Commissione creata ad hoc ci sono diverse ipotesi, da quella di prevedere il versamento successivo del contributo, quando cioè l’avvocato avrà iniziato a guadagnare e dunque potrà permetterselo, a quello di tenere molto bassa la soglia – sotto i mille euro – per i versamenti dei nuovi entranti, fino alla previsione di un regime di esenzione per i primi due tre anni.
    L’Oua punta sulla postergazione dei pagamenti
    Intanto, il 22 marzo scorso intervenendo alla tavola rotonda sull’iscrizione obbligatoria organizzata dall’Aiga a Catanzaro (a margine del Consiglio nazionale), Carlo Maria Palmiero dell’Oua, (in sostituzione di Nicola Marino) ha ricordato che “il Congresso non ha espresso alcuna contrarietà circa l’iscrizione automatica alla Cassa Forense indipendentemente dal reddito ricavato”.

    Tuttavia “a tutela dei giovani”  la Mozione 19 ha chiesto l’istituzione di “aliquote progressive per tutti gli scaglioni, escludendo ogni forma di contributo minimo fisso, contrastante col principio di progressività impositiva, onde consentire ai giovani professionisti con redditi medio bassi di versare una contribuzione equamente determinata in relazione al reddito reale”.

    Siccome però “in ogni caso, un minimo va valutato in ragione delle esigenze attuariali e delle prestazioni assistenziali e previdenziali” allora “ben venga una postergazione o dilazione del dovuto per i primi tempi, onde assicurare, nella quiescenza, un minimo dignitoso a coloro che, in mancanza, in vecchiaia non riceverebbero nulla da alcuno». Una posizione, conclude Palmiero, che “Cassa Forense ha dichiarato di voler introdurre”.

    IL COMUNICATO DELLA CASSA
    (12 febbraio 2013)

    Obbligo di iscrizione alla previdenza forense ai sensi dell'art.21 commi 8-9-10 della legge n.247/2012
    In particolare l'art. 21 comma 8 dispone che "l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense" e quindi l'iscrizione alla Cassa Forense, già prevista obbligatoriamente per tutti gli iscritti agli Albi che esercitino la professione con carattere di continuità -cioè raggiungano prefissati limiti minimi di reddito o di volume d'affari professionali-, viene ora fatta coincidere con il momento dell'iscrizione agli Albi, a prescindere da tali parametri reddituali.
    Ne consegue che la cancellazione dalla Cassa Forense sarà possibile soltanto nel caso di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi Forensi.

    Ai sensi del comma 10 del cit. art. 21 per tutti gli iscritti agli Albi non è ammessa l'iscrizione ad altra forma alternativa di previdenza obbligatoria e, quindi, alla gestione separata INPS.

    Il comma 9 dell'art. 21 affida alla Cassa Forense il compito di emanare, entro un anno dall' entrata in vigore della legge, un proprio regolamento che determini - per tutti gli iscritti, attuali e nuovi, con reddito inferiore a parametri reddituali da stabilirsi - i minimi contributivi dovuti, nonché eventuali condizioni temporanee di esenzione o diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.

    In attesa dell'emanando regolamento previsto dal cit. comma 9 e della sua approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, quindi, non sarà richiesto il pagamento di alcun contributo minimo previdenziale da parte degli iscritti agli Albi, che non siano iscritti alla Cassa alla data del 1° febbraio 2013.

    La Cassa disciplinerà i termini e le modalità amministrative dell'iscrizione alla previdenza forense, tenendo conto degli istituti dell'iscrizione retroattiva e dei benefici ex art. 14 l.141/92 per gli ultraquarantenni, nonché gli effetti previdenziali della cancellazione dagli Albi richiesta dopo l'entrata in vigore dell'emanando regolamento.

    http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2013/03/cassa-forense-obbligatoria-si-allungano-i-tempi-per-il-regolamento.html

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