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  • Condannato l'ex amministratore

    Appropriazione indebita per l'ex amministratore che non riconsegna la documentazione al condominio reputandosi ancora in carica dopo la revoca. Lo ha stabilito la Cassazione penale con la sentenza 29451/2013. La Suprema corte in primo luogo ha ricordato che perché si configuri il delitto previsto dall'articolo 646 del Codice penale basta che l'ingiusto profitto sia potenziale, mentre non è necessario che si realizzi effettivamente: ciò emerge chiaramente dal fatto che la norma richiede solo che il soggetto attivo agisca «per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto». In altre parole, basta il mero intento di procurare un vantaggio per sé o per altri, a prescindere dalla sua concreta realizzazione. Inoltre, come hanno spiegato i giudici, l'ingiusto profitto non deve essere necessariamente connotato in senso patrimoniale. Nel caso esaminato, i giudici del merito avevano ravvisato il fine di profitto perseguito dal ricorrente nel fatto di continuare ad amministrare il condominio, il che lo poneva in condizioni di accampare ulteriori pretese o comunque di rendere più difficoltosa (se non di paralizzare) l'amministrazione del condominio stesso, dato che l'ex continuava a considerarsi amministratore del condominio ritenendo illegittima la delibera assembleare che lo aveva revocato, «al punto da invitare i condomini dissenzienti a sottoscrivere un documento in suo sostegno». L'obbligo di consegnare la documentazione, oltre che nel suo aspetto penale, rileva anche sul piano civile. È infatti previsto, oltre che dalla giurisprudenza, dall'articolo 1713 del Codice civile, in tema di mandato che ora – per espresso richiamo contenuto nell'articolo 1129, comma 15, del Codice civile modificato dalla legge 220/2012 di riforma del condominio – si applica anche all'amministratore. Quest'ultimo, in pratica, è tenuto, alla scadenza, a effettuare il passaggio delle consegne all'amministratore entrante: attività non remunerabile «rientrando, tale attività, tra gli atti cui è tenuto in via ordinaria», in base all'articolo 1708 del Codice civile (si veda la sentenza 247/2010 del tribunale di Milano). Quest'obbligo è stato codificato dalla legge 220/2012 la quale, modificando l'articolo 1129 del Codice civile, ha disposto che l'amministratore cessato dall'incarico deve consegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini (articolo 1129, comma 8, del Codice civile). Nel dettaglio, l'amministratore ha l'obbligo di consegnare tutto ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio: anche la cassa e la documentazione circa la titolarità del conto corrente, indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono (si veda la sentenza 10815/2000 della Cassazione), anche qualora non abbia ricevuto il rimborso delle spese da lui anticipate per conto del condomino o percepito il compenso. Infatti, in queste situazioni non si può applicare il principio inadempienti non est adimplendum (per cui non è necessario adempiere nei confronti della parte inadempiente) dato che non sussistono, tra le due prestazioni, corrispettività e interdipendenza, essendo originate da titoli diversi. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-07-29/condannato-amministratore-064907.shtml?uuid=AbkvJKII

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