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  • "CONDOMINIO E SPESE: L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO NON SI ESTENDE ALLA VALIDITA' DELLA DELIBERA"

    L'eventuale opposizione, da parte del condomino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali, che dovranno invece essere fatte valere in via separata, con l'impugnazione di cui all'articolo 1137 del codice civile (cfr., amplius, "La responsabilità nel condominio dopo la riforma", Riccardo Mazzon, 2013). Qualora l'opponente a decreto ingiuntivo - emesso ai sensi dell'art. 63 disp. attuaz. c.c. per il pagamento di contributi condominiali - contesti la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione (verbale della delibera assembleare), incomberà all'amministratore del condominio, in quanto attore, “l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito con la produzione di tutti gli opportuni documenti” (Cass., sez. II, 29 agosto 1994, n. 7569, GCM, 1994, 1111 – cfr. anche Cass., sez. II, 8 agosto 2000, n. 10427, GCM, 2000, 1742; RGE, 2000, I, 1040). Così, ad esempio, il condomino opponente a decreto ingiuntivo emesso ex art. 63 disp. attuaz. c.c., per il pagamento di contributi condominiali, sulla base di una deliberazione assembleare non impugnata nel termine di cui all'art. 1137 c.c., non potrà contestare il titolo dell'avversa pretesa con il dedurre l'inosservanza dei termini previsti dalla legge o dal regolamento condominiale per la convocazione della relativa adunanza, posto che l'irregolarità denunziata è suscettibile di dar luogo ad un'annullabilità che può essere denunciata nel termine di cui all'art. 1137 cit., “con la conseguenza che, in mancanza di impugnazione, l'efficacia della deliberazione diviene incontestabile” (Cass., sez. II, 20 marzo 1993, n. 3302, GCM, 1993, 531). In tal ambito, deve considerarsi tardivo il pagamento effettuato dal condomino nello stesso giorno in cui viene emesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; pertanto, qualora, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c., il condomino paghi la sola somma capitale, sarà legittima la notifica del decreto per il pagamento degli interessi legali e delle spese del procedimento; infatti, a seguito di opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato - laddove sia intervenuto il pagamento della somma capitale - ma devono essere “confermate le statuizioni in ordine agli interessi legali ed alle spese del procedimento monitorio e l'opponente, in quanto soccombente, deve essere condannato anche alle spese del giudizio di opposizione” (Trib. Bergamo 27 giugno 2009, n. 9519, ALC, 2010, 2, 197). Si tenga presente, in argomento, di come i saldi passivi, regolarmente approvati e ripartiti per gli esercizi precedenti, costituiscano una effettiva posta di debito, nei confronti del condomini,o che può essere inserita nel rendiconto annuale dell'amministratore (c.d. “consuntivo”) ed approvata legittimamente dall'assemblea, con la conseguente obbligatorietà ed ottenimento, in caso di mancata estinzione, dello speciale decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo; in altri termini, le somme relative al credito vantato dal condominio nei confronti di un condomino per spese relative a precedenti esercizi, indicate dall'amministratore come saldi iniziali nel consuntivo annuale, ne costituiscono parte integrante, ove inserite in un rendiconto (e relativo riparto) regolarmente approvato dall'assemblea; qualora, pertanto, il condomino non abbia contestato tali risultanze (attraverso lo strumento dell'impugnazione ex art. 1137 c.c.) né provveda ad estinguerle, “tale posta di debito potrà costituire legittimo presupposto per l'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 63 disp. att. c.c.” (App. Genova, sez. II, 11 maggio 2009, n. 513, ALC, 2010, 5, 510; GC, 2010, 2, 481). http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=43340&catid=234&Itemid=486&contentid=43340&mese=08&anno=2013

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