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  • Inesistenti le notifiche per posta delle cartelle Equitalia: anche Foggia conferma l’orientamento

    Trova sempre più conferme l’orientamento giurisprudenziale che ritiene invalida la notifica della cartella esattoriale effettuata, dall’Agente di riscossione (Equitalia), attraverso il servizio postale, ossia con la famigerata bustona bianca, inviata con raccomandata a.r.

    Questa volta, ad avallare tale interpretazione (certamente favorevole al cittadino) è la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia [1] con una sentenza di ieri: in essa si legge che la consegna dell’atto impositivo, portata a termine da un soggetto non abilitato al servizio (nella specie, il comune postino), fa scattare l’inesistenza dell’atto.

    Ricordiamo che l’inesistenza è la forma di sanzione più grave comminata dall’ordinamento in caso di inosservanza delle disposizioni di legge; essa non può essere sanata. Pertanto, il contribuente può impugnare la cartella esattoriale davanti al giudice senza rischiare l’eccezione di controparte secondo cui l’atto avrebbe comunque raggiunto il proprio scopo (per maggiori dettagli su questa eccezione, leggi l’articolo “Notifiche per posta fatte da Equitalia: nulle anche per il Tribunale di Lecce”).

    La Commissione tributaria di Foggia, a sostegno della propria tesi, cita una sentenza della Cassazione [2]: se la notifica risulta effettuata al di fuori delle modalità previste dalle leggi vigenti o dal codice di procedura civile, nessuna sanatoria può avvenire. E poiché – si legge in sentenza – dal 1/07/1999 la legge ha voluto escludere il concessionario della riscossione (un tempo chiamato esattore) dalla facoltà di notificare mediante l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento, le notifiche di Equitalia effettuate con il postino sono tutte inesistenti.

    La legge, infatti, sembrerebbe richiede ad Equitalia di effettuare le notifiche delle cartelle di pagamento solo attraverso gli organi indicati dalla legge, ossia gli ufficiali della riscossione, gli agenti della Polizia municipale, i messi comunali e gli altri soggetti abilitati dalla legge.

    Facciamo i conti
    A conti fatti, si allarga ogni anno sempre più il numero dei tribunali che accoglie l’interpretazione appena chiarita: un’interpretazione che, certamente, fa il gioco dei contribuenti a cui, sino ad oggi, Equitalia ha sempre inviato soltanto raccomandate a.r., con il servizio postale.

    http://www.laleggepertutti.it/34672_inesistenti-le-notifiche-per-posta-delle-cartelle-di-equitalia-anche-foggia-conferma-lorientamento

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