Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • Cassazione Lavoro: illegittimo il demansionamento per evitare il licenziamento

    La Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta ad una banca per aver adibito un proprio dipendente a mansioni di livello inferiore rispetto a quelle per le quali era stato assunto, affermando che “il demansionamento non può essere legittimato dalla volontà di evitare il licenziamento”.

    Nel caso di specie, un dipendente era stato assunto come analista programmatore presso il CED (Centro Elaborazione Dati) di una banca. In seguito alla soppressione del CED, era stato trasferito ad un’altra struttura e adibito ad attività di mera aggregazione di dati estrapolati da archivi informatici, mansioni queste “prive di elementi di autonomia e responsabilità precedentemente goduti nell’attività svolta presso il CED della banca”. Il dipendente proponeva ricorso al Tribunale.

    Nella sentenza di primo grado la banca era condannata al risarcimento del danno per il demansionamento subito dal lavoratore, come danno alla professionalità acquisita e per la malattia sofferta.

    La Corte d’appello, adita dall’istituto bancario soccombente, sosteneva che la scelta dell’azienda configurava violazione delle norme codicistiche che disciplinano l’ambito lavorativo, in particolare l’articolo 2103 del Codice Civile, rubricato “Mansioni del lavoratore”, che non prevede l’affidamento di mansioni di livello inferiore a quelle definite dal contratto di lavoro. Tale previsione può essere contenuta solo in contratti collettivi di prossimità, in deroga alle disposizioni normative, così come stabilito dall’articolo 8 della legge 148/2011 (“Manovra di Ferragosto”) e quindi proposta e accettata dal lavoratore, contrariamente a quanto avvenuto nel caso in esame.

    Con successivo ricorso in Cassazione, l’azienda adduceva violazione del potere dello ius variandi, rientrante questo nella libertà di iniziativa economica privata, garantito dall’articolo 41 della Carta Costituzionale. I giudici della Suprema Corte hanno constatato che la condotta dell’azienda rivelava, “alla luce della contrattazione collettiva applicabile e del livello di inquadramento del dipendente”, un’attività di demansionamento che comportava un danno alla professionalità acquisita, non giustificabile da una pur reale minaccia di licenziamento. “Lo ius variandi – si legge nel testo della sentenza – di cui gode il datore di lavoro deve essere esercitato in conformità con l’articolo 2103 del Codice Civile”. Rigettava, dunque, il ricorso e confermava la condanna inflitta dai giudici di merito.

    Dalla sentenza in esame si ricava il seguente principio di diritto: l’azienda non può adibire un proprio lavoratore a mansioni di livello inferiore rispetto a quelle definite dal contratto di lavoro, giustificando tale condotta come finalizzata ad evitare il licenziamento del dipendente. Il potere di modificare le mansioni del lavoratore, tradizionalmente in capo al datore di lavoro, non può spingersi oltre i limiti definiti dal legislatore.

    (Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, Sentenza 18 settembre 2013, n. 21356)

    http://www.filodiritto.com/cassazione-lavoro-illegittimo-il-demansionamento-per-evitare-il-licenziamento/#.UmdjsxA0AcQ

0 comments:

Leave a Reply