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  • Se Equitalia iscrive un’ipoteca illegittima può essere condannata a risarcire il danno e la notifica eseguita per posta delle sue cartelle esattoriali è da considerare inesistente

    Nel caso in cui sopraggiunga il trauma da stress a causa dell’iscrizione di ipoteca illegittima è possibile richiedere il risarcimento del danno in base alle tabelle sulle lesioni micropermanenti, che assorbono la lesione morale. Non solo la cancellazione dell’ipoteca, ma anche il risarcimento del danno biologico da micropermanenti: a questo ha diritto il contribuente cui Equitalia abbia iscritto, sulla casa, una ipoteca illegittima per via delle “cartelle pazze” emesse dal Comune. Tenuto al risarcimento, oltre all’agente della riscossione, è anche lo stesso Comune, in solido.A stabilirlo, in un dei tanti casi italiani di “mala-riscossione”, è stato il Giudice di Pace di Lecce con una recente sentenza. (G.d.P. Lecce, sent. n. 3013/13) Se il contribuente, vedendosi piombare un’ipoteca senza alcun fondamento giuridico, subisce una reazione traumatica da stress, la giurisprudenza della stessa Cassazione ( in tal senso infatti Cass. sent. n. 21428/07) gli riconosce il danno non patrimoniale(si tratta di una menomazione psico-fisica della persona, che incide sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione). Ovviamente, la lesione deve essere accertata da un Consulente tecnico d’ufficio, nominato dal giudice. Valutata la perizia, il giudice applica, per liquidare il risarcimento, la tabella per il danno biologico di lieve entità previsto dal codice delle assicurazioni. In sintesi, se l’ipoteca sulla casa, iscritta da Equitalia, viene dichiarata illegittima dal giudice (in quanto il tributo non era dovuto), è possibile ottenere, oltre ovviamente alla cancellazione dell’ipoteca stessa, anche il risarcimento del danno biologico. A tal fine è necessario dare la prova di aver subito uno stress e una conseguente reazione traumatica. Ad accertare il danno è il perito nominato dal giudice. Foggia, 18 settembre 2013 Avv. Eugenio Gargiulo La notifica eseguita per posta della cartella esattoriale di Equitalia è inesistente! Evidenzo come si stia consolidando sempre più l’orientamento dei giudici che ritengono inesistente la notifica della cartella esattoriale di Equitalia fatta a mezzo posta. In primis, ad avallare tale interpretazione (certamente favorevole al cittadino) è stata proprio la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia ,con una recente sentenza : in essa si legge che la consegna dell’atto impositivo, portata a termine da un soggetto non abilitato al servizio (nella specie, il comune postino), fa scattare l’inesistenza dell’atto. ( in tal senso CTP Foggia, sent. n. 191/04/12 del 6 agosto 2013). A seguire l’esempio foggiano, le Commissioni Tributarie di mezza Italia sembrano essere ormai tutte contro Equitalia e il suo modo “atipico” di notificare le cartelle esattoriali. Aumenta sempre di più, infatti, il numero dei giudici che condannano l’Agente della riscossione per via della sua ostinazione a notificare le cartelle attraverso il servizio postale (le consuete buste bianche, consegnate a casa da Poste Italiane), potere che – a quanto sembra – non le sarebbe dato dalla legge. Al coro di no, si aggiunge anche la Commissione Tributaria di Bari che, con una recentissima sentenza, ha confermato l’orientamento sposato già dai Tribunali di Torino, Parma, Vicenza, Campobasso, Genova, Legge, Galatina e Roma. Nella sentenza, il Collegio spiega che la legge non lascia dubbi a interpretazioni alternative: Equitalia non può utilizzare il servizio postale per le notifiche. ( così CTR Bari, sent. n. 212/2013) E allora qual è la conseguenza? Che la notifica deve considerarsi non già nulla, bensì addirittura inesistente. Si sottolinea quali gravi conseguenze ciò implica: ossia che la notifica si deve considerare come mai avvenuta, anche se il destinatario ha ricevuto l’atto dalle mani del postino. Insomma, accettare il plico dalle Poste non sana un vizio tanto grave come appunto quello dell’inesistenza! Immaginare quali siano gli effetti di questa interpretazione non è difficile: se Equitalia compirà un qualsiasi atto di esecuzione forzata (per esempio: un pignoramento dello stipendio, della pensione, l’iscrizione di un’ipoteca) esso sarà totalmente invalido. E ciò perché non è stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale (o meglio, la notifica c’è stata, ma – come appena detto – la legge la considera “inesistente”, ossia mai avvenuta). E dunque, il contribuente moroso potrà tirare un sospiro di sollievo, recarsi dall’avvocato e far impugnare il pignoramento subìto. Concludo ricordando che, tuttavia, ogni giudice è libero di interpretare la legge per come meglio ritiene: pertanto, il fatto che molte Commissioni di prima istanza sposino il predetto orientamento, non implica la matematica certezza di “spuntarla” ovunque. Peraltro, la Cassazione, sul punto, non si è dimostrata ancora “convinta” in merito all’orientamento giurisprudenziale in questo momento predominante. http://www.oggi.it/posta/lettere/2013/10/16/se-equitalia-iscrive-unipoteca-illegittima-puo-essere-condannata-a-risarcire-il-danno-e-la-notifica-eseguita-per-posta-delle-sue-cartelle-esattoriali-e-da-considerare-inesistente/

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