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  • Il distacco dell’intonaco dalla facciata del condominio costituisce grave difetto ai sensi dell’art. 1669 c.c.

    Il distaccamento dell’intonaco dalla facciata di un edificio, anche se riguardante una sola parte della stessa, può configurare un grave difetto nella costruzione tale da legittimare l’azione prevista dall’art. 1669 c.c. che consente di agire contro l’appaltatore entro dieci anni dal compimento dell’opera. Questa, nella sostanza, la decisione resa dalla Seconda Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione il 9 dicembre 2013 con la sentenza n. 27433. Si tratta di una conferma rispetto a quanto già affermato esattamente tre mesi prima dagli stessi giudici di piazza Cavour, con la pronuncia n. 20644 di cui parlammo in questo articolo . Il motivo della causa è di quelli ricorrentissimi nelle ipotesi di contratto d’appalto: il condominio contestava all’impresa esecutrice dei lavori di costruzione dell’edificio dei difetti relativi all’intonaco della facciata. La ditta, tra le varie cose, rigettava l’accusa in quanto a suo dire quel genere di difetto non poteva considerarsi grave ai sensi dell’art. 1669 c.c. La domanda del condominio era accolta in primo grado; sebbene il giudice avesse optato per il risarcimento per equivalente, ossia per il pagamento di una somma di denaro, e non per il ripristino direttamente ad opera della convenuta società costruttrice, egli non aveva avuto dubbi sulla natura di grave difetto del distacco dell’intonaco. Tale sentenza è stata poi confermata in secondo grado a seguito di appello da parte dell’impresa edile. La vicenda, quindi, ha avuto il proprio epilogo in Cassazione. Prima di entrare nel vivo, insomma prima di vedere nello specifico il perché della decisione dei giudici di legittimità, è bene ricordare che: l’azione di cui all’art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale (Cass 18 giugno 1996, n. 5613) e quindi può essere avanzata anche dall’amministratore di condominio; la legittimazione ad agire del mandatario dei comproprietari riguarda le parti comuni dell’edificio e rientra tra quegli atti, così detti conservativi (art. 1130 n. 4 c.c.) che gli consentono di agire in giudizio senza preventiva autorizzazione assembleare (Cass. 8 novembre 2010 n. 22656). In questo contesto la Cassazione, si diceva in principio, ha ribadito quanto già affermato appena tre mesi in un’altra causa: il distacco dell’intonaco è annoverabile tra i gravi difetti che giustificano l’azione ex art. 1669 c.c. Ciò perché, spiega la Corte motivando la propria decisione, i gravi difetti “ oggetto della garanzia di cui all'art. 1669 c.c., ricorrono anche se non si producono fenomeni tali da influire sulla stabilità della costruzione e consistono in qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando le sue parti essenziali, ne compromettono la conservazione, limitandone sensibilmente il godimento o diminuendone in maniera rilevante il valore, nella categoria di questi difetti, va sicuramente compreso quello in esame ove si consideri che il distacco dell'intonaco esterno oggetto della controversia, ha riguardato una parte della superficie esterna dell'edificio che comprometteva l'intero intonaco dello stesso edificio, dato che - come ha chiarito la Corte di merito - era uno strumento di protezione uniforme ed a struttura unica” (Cass. 9 dicembre 2013 n. 27433). http://www.condominioweb.com/condominio/articolo1902.ashx

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