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  • Nuovo codice deontologico degli avvocati. Ecco cosa cambia

    Con un giro di vite sulla correttezza professionale sia nei procedimenti che nel rapporto con gli altri colleghi ma soprattutto nei confronti dei clienti, il nuovo codice deontologico degli avvocati si avvia verso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, dopo l'approvazione in Consiglio nazionale forense il 31 gennaio scorso. «Il testo approvato dal plenum in via definitiva – spiega una nota dell'organismo – è stato predisposto dalla commissione deontolgica coordinata da Stefano Borsacchi e ha tenuto conto delle osservazioni pervenute da Ordini e associazioni in sede di consultazione». Si tratta di 73 articoli raccolti in 7 titoli tra i quali conquistano una posizione di rilievo, rispetto alla versione precedente, le norme che regolamentano i rapporti con la clientela. Promossi dal terzo titolo del codice attualmente in vigore al secondo titolo di quello in via di pubblicazione «proprio a sottolineare la vocazione pubblicistica delle norme», spiega il Cnf. Nei «Rapporti con i clienti e parte assistita» viene discilplinato l'avvio del rapporto professionale con regole definite e obblighi informativi: prevedibile durata della causa, oneri, preventivo scritto ove richiesto, estremi della polizza assicurativa, possibilità di ricorrere alla mediazione civile, nonché la libera contrattazione dell'onorario del professionista. Tra i doveri degli avvocati c'è anche quello di competenza: dovrà quindi valutare e nel caso rifiutare assistenza nel caso non sia esperto della materia per la quale si richieda un parere o vera e propria assistenza in giudizio. Non solo, nel corso dei primi colloqui con il cliente il professionista è tenuto a informare degli iter alternativi, come la mediazione familiare e le altre forme di conciliazione previste dal codice. Pugno di ferro contro i conflitti di interesse anche per gli incarichi non professionali rivestiti dagli avvocati, come ad esempio la partecipazione agli organismi di gestione di enti privati, fondazioni. In questo caso il legale non potrà rappresentare il cliente contro gli organismi di cui fa parte anche a titolo non professionale. Insomma «il dovere di coretta informazione – prosegue il Consiglio nazionale forense nella nota – prevede che l'avvocato fornisca informazioni sulla propria attività professionale rispettando i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale». E quindi «non sono ammesse informazioni comparative né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale né l'indicazione di nominativi di professionisti non direttamente o organicamente collegati con lo studio dell'avvocato». In caso di violazione delle regole deontologiche del proprio legale il cliente potrà rivolgersi all'Ordine che a sua volta, dopo aver svolto un'istruttoria e ascoltato tutte le parti, potrà comminare una sanzione che va dall'avvertimento alla radiazione dall'albo nei casi più gravi. E proprio sul fronte delle sanzioni il nuovo codice ha "recepito" la legge 247/2012 che ha previsto la tipizzazione degli illeciti disciplinari con l'indicazione delle sanzioni, ma anche un meccanismo di aggravamento o di attenuazione in base alla gravità del fatto. Il nuovo testo entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-02-04/nuovo-codice-deontologico-avvocati-ecco-cosa-cambia-192019.shtml?uuid=ABw15Tu

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