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  • Quali beni non possono essere pignorati?

    Al pignoramento - la forma di gran lunga più importante di procedimento esecutivo - sono sottratti una serie di beni, in virtù della volontà del legislatore di tutelare alcuni diritti del debitore riconosciuti come fondamentali e "irriducibili", quali il diritto alla vita e alla dignità. Rispondendo alla ratio della non espropriabilità dei beni di prima necessità ed essenziali per la vita stessa del debitore e delle persone con questo conviventi, l'art. 514 c.p.c. dichiara impignorabili: - vestiti, biancheria, letti, tavoli e sedie, posate e utensili, armadi, cassettiere, frigoriferi, stufe e fornelli a gas o elettrici, lavatrici; ma anche: - commestibili e combustibili necessari a coprire il fabbisogno di un mese; - libri, attrezzi e oggetti indispensabili (vedi computer) allo svolgimento dell'attività lavorativa e armi utilizzate per l'adempimento di un pubblico servizio. Lo stesso articolo 514 assicura, poi, l'intangibilità di oggetti che rivestano un particolare valore affettivo e morale, come: la fede nuziale, gli oggetti sacri o necessari alla professione del culto religioso, le decorazioni al valore, la corrispondenza, gli scritti di famiglia e i manoscritti, purché non appartengano a collezioni di pregio. Quelle fin qui elencate sono le cose mobili assolutamente impignorabili. I successivi artt. 515 e 516 c.p.c. si occupano invece della impignorabilità "relativa", condizione che ricorre in presenza di particolari circostanze oggettive o temporali. Rientrano in questa categoria, rispettivamente: 1) gli oggetti adibiti al servizio e alla coltivazione del fondo - che possono essere sottoposti ad espropriazione forzata solo in mancanza di altri beni mobili su cui soddisfarsi; 2) i frutti raccolti o separati dal suolo - che possono essere pignorati separatamente dall'immobile al quale accedono soltanto nelle ultime 6 settimane precedenti alla naturale maturazione degli stessi e i bachi da seta che si trovino sui rami a formare il bozzolo. http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_15181.asp Per quanto riguarda i crediti, invece, l'art. 545 c.p.c. stabilisce che non sono assoggettabili ad esecuzione forzata: i crediti alimentari (come quelli dovuti in regime di separazione); i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, enti assistenziali o benefici, e quelli destinati al sostentamento di persone in stato di indigenza. Non possono essere pignorate, infine, le pensioni minime, di solito identificate con la pensione sociale INPS riproporziona sul reddito e l'"ampiezza" del nucleo familiare; mentre, per la parte di pensione eccedente questa soglia, il pignoramento non può superare la quota del 20%.

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