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  • Compagnia assicurativa snobba la mediazione, sanzione di 2mila euro

    La compagnia di assicurazioni che non partecipa senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, e poi nel processo resiste alla domanda attorea pur nella consapevolezza dell'infondatezza delle tesi sostenute e nel difetto della normale diligenza con cui era stata istruita la pratica assicurativa, può essere condannata oltre che al risarcimento del danno al pagamento di una ulteriore somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c. È questa la conclusione cui perviene il tribunale di Roma nella sentenza 4140/2014 in un giudizio avente ad oggetto la liquidazione di un danno sulla base di una polizza infortuni. Nel caso di specie il giudice, nel condannare la compagnia convenuta al risarcimento del danno quantificato in poco più di 14mila euro (detratta la somma già versata e computati interessi e rivalutazione si giunge a circa 12mila euro) stigmatizza la condotta della stessa aggiungendo una ulteriore somma da versare pari a 2mila euro (ai sensi dell'art. 96 c.p.c.). Nelle motivazioni si chiarisce che la condanna a questo ulteriore importo deriva dalla condotta tenuta dalla compagnia di assicurazioni dapprima in sede di mediazione, ove era stata invitata e non aveva partecipato senza addurre alcuna giustificazione (peraltro anche la proposta conciliativa del mediatore per euro 9.750 era rimasta inevasa), e poi nel giudizio ove aveva resistito nella consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenute. La pronuncia appare di particolare interesse sotto due profili. Il primo attiene al meccanismo sanzionatorio attuato per la mediazione. Infatti, il tribunale anziché applicare la specifica sanzione di cui all'art. 8, comma 4-bis, Dlgs 28/2010 che prevede la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, preferisce utilizzare lo strumento di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. Peraltro, quest'ultimo ben avrebbe potuto concorrere con il primo sussistendone i relativi presupposti. Ma la sentenza ha uno specifico rilievo anche per quanto attiene all'interpretazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. che consente al giudice che si pronuncia sulle spese, anche d'ufficio, di condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. La norma in oggetto, che è stata introdotta con la riforma del processo civile del 2009, ha il chiaro obiettivo di rafforzare le sanzioni per l'uso distorto degli strumenti processuali (e la mediazione obbligatoria si colloca nel percorso che può condurre al processo costituendone condizione di procedibilità). Trattasi di ipotesi di responsabilità aggravata e la sanzione mira a punire l'abuso degli strumenti processuali. Sul punto la giurisprudenza ha rilevato come la condanna inflitta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. assuma una doppia valenza: da un lato costituisce un risarcimento (coprendo un danno "presunto" della parte) e dall'altro ha la funzione di una vera e propria sanzione (il giudice rende la condanna consapevole degli importanti effetti che essa avrà anche "fuori" dal singolo processo e per rimarcare la disapprovazione per l'utilizzo emulativo dello strumento processuale). La sentenza del giudice capitolino non mancherà di suscitare opposte reazioni. Peraltro, si deve segnalare come molte altre ordinanze del medesimo tribunale che dispongono la mediazione in corso di causa contengono il richiamo ad una potenziale condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. proprio al fine di sollecitare ad una condotta corretta e responsabile le parti e i loro difensori sia in sede processuale sia nel procedimento di mediazione delegata. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-04-18/risarcimento-piu-sanzione-l-articolo-96-comma-3-codice-procedura-civile-094627.shtml?uuid=ABXJoACB

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