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  • L'assegno di mantenimento è compensabile con altre obbligazioni

    Con ricorso ex art. 156 c.6 c.c., del 22.03.2013, notificato il 29.05.2013, la sig.ra R. A. affermava di essere creditrice nei confronti del marito D. G., da lei separato dal 08.04.2011, della somma di € 11.800,00, oltre all'assegno di mantenimento di € 700,00. Di conseguenza, richiedeva alla società presso cui lo stesso presta la propria attività, di corrisponderle le predette somme. Il convenuto si costituiva con memoria del 17.06.2013, richiedendo il rigetto del ricorso, in quanto ritenuto infondato in fatto e in diritto. Il sig. D., infatti, contestando la pretesa creditoria della sig.ra R., rilevava che la stessa aveva distratto € 18.000,00, a sua insaputa dai conti accesi dal marito, l'uno presso una Banca, l'altro presso un'altra Banca, dove si scopriva che la R. aveva un suo conto personale, e l'ultimo presso Poste Italiane, circostanze che non sono state smentite in udienza, quando la stessa fu sentita. Per altro la posta arrivava a casa quando il D. non era presente. In questo vi è un comportamento palesemente contrario a buona fede. Evidenziava altresì come la moglie non si fosse mai lamentata per il mancato versamento proprio perché le circostanze fatte presenti erano effettivamente veritiere. Sulle stesse somme doveva quindi intendersi intervenuto un accordo di compensazione con quelle dovute dall'odierno ricorrente a titolo di mantenimento. Non da ultimo si evidenziava che mai una lettera di sollecito o tesa ad evidenziare l'inadempimento degli obblighi era mai pervenuta al D. Quest'ultimo aveva sofferto periodi di cassa integrazione e, trovandosi privo di abitazione, aveva dovuto accollarsi un mutuo per l'acquisto di un immobile che per altro necessitava di lavori di ristrutturazione, anche per gli impianti. Sentito poi all'udienza D. evidenziava come egli non fosse più in grado di vivere con una simile imposizione proprio perché il suo stipendio si era ridotto ad € 1.200,00 e come negli ultimi tre mesi la società presso cui prestava la propria attività lavorativa non avesse provveduto a liquidare il suo stipendio. Il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, in data 22.11.2013, accoglieva il ricorso condannando il D. al pagamento delle spese di lite conseguenti alla soccombenza della lite per un importo di € 1800,00 oltre IVA E C.P.A. In particolare disponeva nei confronti del marito : ordina alla ______ s.r.l. con sede in Rovigo di versare direttamente alla moglie l'assegno mensile di € 700,00 detraendolo dalle somme dovute a qualunque titolo al marito; dichiara l'inammissibilità della domanda relativa agli assegni arretrati . Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. Il Collegio sottolineava che il motivo dell'accoglimento del ricorso si basava sull'inadempimento da parte del sig. D., la cui occasionalità e gravità risultava assodata posto che egli invocava il controcredito derivante dai prelievi effettuati dalla R. e dalla stessa ammessi. In ogni caso asseriva che stante la natura del credito alimentare non poteva operare la compensazione sulla base del combinato disposto degli art. 1246 n.5) e 447 c.c. 1. Della applicabilità della compensazione e dell'inoperatività degli artt. 1246 n.5) e 447 c.c. nel caso di specie. Il Collegio, nel respingere tale pretesa, motivava la propria decisione sulla base del disposto nella separazione consensuale al punto 5 della stessa. Orbene non vi può essere accordo transattivo su circostanze sconosciute, come in effetti è emerso in giudizio , i confermano pertanto le divisioni dei conti correnti, ma in questa divisione è chiaro che non poteva esserci accordo su quanto il D. non conosceva ed in particolare su somme sottratte a sua insaputa. Nessun divieto di compensazione è per altro prevista nei casi come quello di specie dove è prevista la dazione di un assegno di mantenimento che ben si differenzia dall'obbligazione alimentare. Ed infatti questa risulta disciplinata dagli art. 433 ss c.c., e deve intendersi quale obbligazione tesa a sopperire uno stato di bisogno. Nel caso di specie diversamente era previsto un assegno di mantenimento versato da un coniuge all'altro. In questo caso si trattava di obbligazioni che hanno fonti legali diverse. Come sottolineato dalla Cassazione, " il credito dell'assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato senza addebito di responsabilità, avendo la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale, e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno di provvedere al proprio mantenimento, non rientra fra i crediti alimentari, per i quali, ai sensi del combinato disposto degli art. 1246 n.5 e 447 c.c., non opera la compensazione legale" (Cass. Civ. sentenza n. 6519/1996). Se i due crediti sono entrambi certi, liquidi ed esigibili, possono essere compensati. Da tutto ciò discende l'infondatezza del ricorso ex art. 156 co. 6 c.c.. http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_15605.asp

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