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  • Autovelox: nulla la multa se il segnale con il limite di velocità non è ripetuto dopo l'incrocio

    Se l'autovelox è posto dopo un incrocio e la segnaletica contenente la prescrizione del limite di velocità non è ripetuta, la multa è nulla. A chiarirlo è stata la Cassazione con ordinanza n. 11018 del 20 maggio 2014, accogliendo il ricorso di un automobilista sanzionato perché mentre percorreva a bordo del proprio veicolo un tratto di strada statale (nella specie, la SS 106 nel comune di Portigliola), l'autovelox, posizionato diversi metri dopo lo svincolo, rilevava una velocità del mezzo superiore di 10 km orari rispetto al limite (50 km orari) imposto dal cartello stradale situato 200 metri prima dello svincolo stesso. La Cassazione, sulla base della disposizione di cui all'art. 104 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.p.r. n. 495/1992), riteneva che, in presenza di cartelli segnaletici che impongono limiti di velocità inferiori rispetto a quelli ordinari previsti per una determinata tipologia di strada, gli stessi vadano ripetuti dopo ogni incrocio o svincolo, salvo che si tratti di segnali a validità zonale. L'intersezione stradale, infatti, secondo la S.C., vale a ripristinare i limiti di velocità ordinari previsti per quel particolare tratto, non occorrendo, a tal fine, un apposito cartello di "fine limitazione di velocità", poiché un siffatto cartello si pone come necessario (ex art. 119 Reg. Att. Cod. Str.) solo sui tratti di strada continui. Pertanto, ove la segnaletica che imponga un limite di velocità inferiore rispetto a quello di norma prescritto non venga ripetuta dopo ogni intersezione, ha statuito la Corte, il conducente viene, giustamente, indotto a credere che la limitazione precedentemente imposta sia da ritenersi superata, poiché "in mancanza di tale nuovo segnale, rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada", e, pertanto, all'utente non può essere contestata alcuna multa. http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_15851.asp

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