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  • Condizionatori, ecco come sfruttare il bonus fiscale

    L'installazione di un nuovo condizionatore – o la sua sostituzione – fruisce sia della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie se il nuovo impianto è a pompa di calore (e non solo per il raffreddamento) che della riduzione dell'aliquota Iva dal 20 al 10 per cento. La detrazione del 50%, commisurata a un importo massimo di 96mila euro, infatti, sino al 31 dicembre 2014, si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia e anche in assenza di opere edilizie, tra i quali rientra anche l'installazione o sostituzione del condizionatore. L'articolo 1 della legge 449/ 1997, che ha introdotto dal 1998 i benefici fiscali del 36%, nell'individuare le operazioni agevolate, accanto agli interventi di recupero edilizio definiti dall'articolo 3 del Dpr 380/2001, prevede distintamente agevolate anche «le opere finalizzate al risparmio energetico di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e del Dpr 26 agosto 1993, n. 412». La circolare 57/E del 1998 precisa, poi, che le opere finalizzate al risparmio energetico possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie, come in genere avviene per l'installazione dei moderni condizionatori d'aria. Ovviamente la necessità che il condizionatore sia utilizzabile anche ai fini del riscaldamento per la stagione invernale, ad integrazione o sostituzione, dell'impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato già esistente, sicuramente fa rientrare l'intervento tra quelli idonei a conseguire un risparmio energetico. Assicurazioni in tal senso vengono dalla stessa agenzia delle Entrate che nella Guida alle agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie (pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it) include tra gli interventi agevolati alla voce "caloriferi e condizionatori", la spesa per la «sostituzione con altri anche di diverso tipo, la riparazione o l'installazione di singoli elementi, compresa l'installazione di macchinari esterni», a condizione che si tratti di opere finalizzate al risparmio energetico. Ma quale è l'esatta procedura per evitare il disconoscimento dello sconto Irpef? Oltre a effettuare il bonifico "parlante" normalmente richiesto per la detrazione, occorre farsi rilasciare dall'installatore una dichiarazione di conformità dell'impianto al conseguimento del risparmio energetico (da conservare per eventuali richieste di chiarimenti del fisco). Si tratta della semplice dichiarazione di conformità dell'impianto a norma di legge che in genere viene sempre rilasciata dall'installatore ad integrazione della certificazione del produttore sulle caratteristiche dell'impianto. Per la riduzione dell'Iva, che comunque risulta tra le spese detraibili ai fini del 50%, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria rientrano tra i beni significativi di cui al Dm 29 dicembre 1999: si applica l'aliquota Iva del 10% per le prestazioni di installazione e per l'acquisto dei materiali utilizzati diversi dai condizionatori, mentre per l'acquisto dei condizionatori l'Iva al 10% si applica solo sino a concorrenza del valore della manodopera e degli altri materiali. Per la parte eccedente di valore si applica l'Iva al 22%. A determinate condizioni si rende applicabile, in alternativa, la detrazione del 65% (importo massimo detraibile sempre in 10 anni pari a 30mila euro) ma solo se il condizionatore sostituisce integralmente o parzialmente l'impianto di riscaldamento preesistente. Il 65%, oltre che per gli edifici residenziali posseduti da persone fisiche, si applica anche per gli interventi eseguiti su edifici non abitativi (uffici, negozi, capannoni) e anche se posseduti da imprese e società. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-05-10/condizionatori-bonus-184724.shtml?uuid=ABnscIHB

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