Decreto Casa in Gazzetta. Il testo coordinato in vigore dal 17 maggio
E’ stato pubblicato, nella Gazzetta ufficiale del 28 maggio, il testo coordinato del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, c.d. Decreto Casa. Il testo era stato approvato definitivamente dal Parlamento lo scorso 20 maggio.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47
Testo del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (in Gazzetta Ufficiale –
serie generale – n. 73 del 28 marzo 2014), coordinato con la legge di
conversione 23 maggio 2014, n. 80 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale –
alla pag. 1 ), recante: “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per
il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.” (14A04075)
(GU n.121 del 27-5-2014)
Art. 1
Finanziamento fondi
1. L’art. 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e’
sostituito dal seguente: «4. Al Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9
dicembre 1998, n. 431, e’ assegnata una dotazione di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».
2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli, istituito dall’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124, e’ incrementata di 15,73 milioni di euro per l’anno 2014,
di 12,73 milioni di euro per l’anno 2015, di 59,73 milioni di euro per
l’anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l’anno 2017, di 46,1 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per
l’anno 2020.
Art. 2
Modifica della disciplina del
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
(( e agevolazioni per i comuni che acquisiscono in locazione immobili
da privati per contrastare l’emergenza abitativa. ))
1. All’art. 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nonche’, qualora le disponibilita’ del
Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni
anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o
attraverso attivita’ di promozione in convenzione con cooperative
edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita’ nel settore
della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in
locazione per periodi determinati», sono sostituite dalle seguenti: ((
«e, tenendo conto anche della disponibilita’ del Fondo, per sostenere le
iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni )) anche attraverso la
costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia
o attraverso attivita’ di promozione in convenzione (( con imprese di
costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, )) cooperative edilizie
per la locazione, tese a favorire la mobilita’ nel settore della
locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in
locazione a canoni concordati, (( ovvero attraverso la rinegoziazione
delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto
delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli
inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le
procedure previste per gli sfratti per morosita’ si applicano alle
locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione.» ));
b) al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e definire,
(( sentiti i comuni, )) la finalita’ di utilizzo del Fondo
ottimizzandone l’efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per
gli inquilini morosi incolpevoli (( istituito dall’art. 6, )) comma 5,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»;
c) il comma 7 e’ sostituito dal seguente «7. Le regioni (( e le
province autonome di Trento e di Bolzano )) provvedono alla ripartizione
fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonche’ di quelle
destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse
destinate dalle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di
garanzia o alle attivita’ di promozione in convenzione con (( imprese di
costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, )) cooperative edilizie
per la locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di
parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone
concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto
esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato
complessivamente intermediati nel biennio precedente.».
(( 1-bis. L’applicazione da parte dei comuni, al fine di contrastare
l’emergenza abitativa, delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, costituisce titolo di preferenza nell’assegnazione di
contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e
popolare.
1-ter. I contributi di cui all’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124, vengono erogati dai comuni in forme tali da
assicurare la sanatoria della morosita’, anche utilizzando la modalita’
di cui al terzo periodo del citato comma 3 dell’art. 11 della legge 9
dicembre 1998, n. 431. ))
Art. 3
Misure per la alienazione del patrimonio residenziale pubblico
1. All’art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. In attuazione degli
articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della
Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza
pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l’accesso
alla proprieta’ dell’abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle
finanze e il Ministro per gli affari regionali (( e le autonomie, ))
previa intesa della Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure
di alienazione degli immobili di proprieta’ (( dei comuni, degli enti
pubblici anche territoriali, nonche’ )) degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni
procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. (( Il
suddetto decreto dovra’ tenere conto anche della possibilita’ di
favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la
proprieta’ pubblica e’ inferiore al 50 per cento oltre che in quelli
inseriti in situazioni abitative estranee all’edilizia residenziale
pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e
una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. )) Le risorse
derivanti dalle alienazioni devono essere destinate (( esclusivamente ))
a un programma straordinario di realizzazione (( o di acquisto )) di
nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione
straordinaria del patrimonio esistente.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:«2-bis. E’ istituito
nello stato di previsione presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un apposito Fondo, che opera attraverso un conto corrente di
tesoreria, destinato alla concessione di contributi in conto interessi
su finanziamenti per l’acquisto (( da parte dei conduttori )) degli
alloggi di proprieta’ degli Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati di cui al comma 1. (( A tali contributi hanno
accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a
proprieta’ indivisa per l’acquisizione dell’alloggio, posto in vendita a
seguito di procedure concorsuali. )) A titolo di dotazione del Fondo e’
autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla (( data di
entrata in vigore della presente disposizione, )) sono disciplinati i
criteri, le condizioni e le modalita’ per l’operativita’ del Fondo di
cui al presente comma. (( 2-ter. All’art. 1, comma 48, lettera c) della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «monogenitoriali con
figli minori,» sono inserite le seguenti: «, da parte dei conduttori di
alloggi di proprieta’ degli Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati». )) 2-quater. Con apposite convenzioni, da
stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
istituzioni finanziarie nazionali o dell’Unione europea o con le
relative associazioni di rappresentanza, possono essere disciplinate
forme di partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al
comma 2-bis, al fine di aumentarne le disponibilita’ e rendere diffuso
sull’intero territorio nazionale il relativo accesso.»
(( 1-bis. Gli alloggi concessi ai sensi dell’art. 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni,
rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso
sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non
dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento
dell’assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione
per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall’incarico. Nel
caso di decesso dell’assegnatario, i predetti alloggi rimangono
assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano
richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso
dell’assegnatario.
1-ter. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell’art.
18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere
alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprieta’ agli
assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione
del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20
dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio
1992, e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali
concernenti i singoli interventi. Nel caso in cui l’assegnatario
acquisti l’immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di
destinazione. ))
Art. 4
(( Programma )) di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. Entro (( quattro mesi )) dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, (( il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, )) d’intesa con la Conferenza unificata, di
cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano
con decreto (( i criteri per la formulazione di un Programma )) di
recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi (( di
edilizia residenziale pubblica )) di proprieta’ (( dei comuni )) e degli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, ((
costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalita’ degli IACP )) sia
attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della
manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell’adeguamento
energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli
immobili. (( 1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le regioni trasmettono
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli elenchi,
predisposti dai comuni e dagli IACP, comunque denominati, delle unita’
immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di
non rilevante entita’, siano resi prontamente disponibili per le
assegnazioni. ))
2. Il (( Programma )) di cui al comma 1 nonche’ gli interventi di cui
al successivo art. 10, comma 10, sono finanziati con le risorse ((
rivenienti dalle revoche di cui all’art. 32, commi 2 e 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, ))
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel
limite massimo di 500 milioni di euro e con le risorse di cui al comma
5. Con decreti, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati
i finanziamenti revocati ai sensi del periodo precedente. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti comunica al CIPE i finanziamenti
revocati. Le quote annuali dei contributi revocati e iscritte in
bilancio, ivi incluse quelle in conto residui, affluiscono ad un Fondo
appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 2
iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle eventualmente
conservate ai sensi dell’art. 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
dovranno essere mantenute in bilancio e versate all’entrata dello Stato,
secondo la cadenza temporale individuata nei decreti di cui al comma 2,
in modo da non comportare effetti negativi sui saldi di finanza
pubblica, per essere riassegnate sul Fondo di cui al comma 2.
4. Nell’ambito (( del Programma )) di cui al comma 1, gli alloggi
oggetto di interventi di manutenzione e di recupero con le risorse di
cui al comma 5, sono assegnati (( con priorita’ )) alle categorie
sociali individuate dall’art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007,
n. 9, (( a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie siano
collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l’accesso ad alloggi
di edilizia residenziale pubblica. ))
5. Per l’attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a
decorrere dall’esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017, e’
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per gli interventi di
manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti
assegnatari», nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate relative
alla seguenti autorizzazioni: a) dell’art. 36, della legge 5 agosto
1978, n. 457, relativamente all’art. 2, lettera f) e all’art. 3, lettera
q) della medesima legge n. 457 del 1978; b) dell’art. 3, comma 7-bis,
del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; c) dell’art. 22, comma 3, della
legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4, nel limite di
euro 5 milioni per l’anno 2014, di euro 20 milioni per l’anno 2015, di
euro 20 milioni per l’anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l’anno 2017
si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b)
e c) del comma 5 che sono versate annualmente all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.
7. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione del comma
5, valutati complessivamente in 5 milioni di euro per il 2014, 20
milioni di euro per il 2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9
milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente utilizzo
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all’art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e successive modificazioni.
8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti i
criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 5 tra le regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano che provvedono entro (( due
mesi )) all’assegnazione delle risorse ai Comuni e agli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, (( nonche’ agli enti
di edilizia residenziale aventi le stesse finalita’ degli IACP. ))
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 9-bis. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma di recupero di
cui al presente articolo decorsi sei mesi dall’emanazione del decreto di
cui al comma 1 e successivamente ogni sei mesi, fino alla completa
attuazione del Programma. ))
Art. 5
Lotta all’occupazione abusiva di immobili. (( Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione ))
1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo’
chiedere la residenza ne’ l’allacciamento a pubblici servizi in
relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale
divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. (( A decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei servizi di
energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa,
nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono
nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati,
qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo
che attesti la proprieta’, il regolare possesso o la regolare detenzione
dell’unita’ immobiliare in favore della quale si richiede
l’allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la
verifica dei dati dell’utente e il loro inserimento negli atti indicati
nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai
soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che
attesti la proprieta’, il regolare possesso o la regolare detenzione
dell’unita’ immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ ai sensi dell’art. 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia
residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di
assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni
successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva. 1-ter.
Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di
locazione registrati ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. ))
Art. 6
Imposizione sui redditi dell’investitore
1. Fino all’eventuale riscatto dell’unita’ immobiliare da parte del
conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni dalla
data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di realizzazione
mediante interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un
fabbricato preesistente di un alloggio sociale, come definito dal ((
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adottato in
attuazione )) dell’art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, i redditi
derivanti dalla locazione dei medesimi alloggi sociali non concorrono
alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e
alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive, nella misura del 40 per cento.
2. L’efficacia della misura di cui al comma 1 e’ subordinata, ai
sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea,
richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 7
Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali
1. Per il triennio 2014 – 2016, ai soggetti titolari di contratti di
locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in
attuazione dell’art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, adibita ad
propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente
pari a: a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro
15.493,71; b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71
ma non euro 30.987,41.
2. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica il decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze in data 11 febbraio 2008 recante
«Modalita’ di attribuzione, ai sensi dell’art. 16, comma 1-sexies, del
testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della detrazione
di cui al citato art. 16 eccedente l’imposta lorda diminuita delle
detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2008.
(( 2-bis. All’art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
l’ultimo periodo e’ soppresso.
2-ter. Per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 le spese
per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all’art.
16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono computate, ai fini
della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente
dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che
fruiscono delle detrazioni di cui all’art. 16, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 63 del 2013. ))
Art. 8
Riscatto a termine dell’alloggio sociale
(( 1. Le convenzioni che disciplinano le modalita’ di locazione degli
alloggi sociali, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22
aprile 2008, adottato in attuazione dell’art. 5 della legge 8 febbraio
2007, n. 9, possono contenere la clausola di riscatto dell’unita’
immobiliare e le relative condizioni economiche. La clausola comunque
non puo’ consentire il riscatto prima di sette anni dall’inizio della
locazione. Il diritto al riscatto puo’ essere esercitato solo dai
conduttori privi di altra abitazione di proprieta’ adeguata alle
esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non puo’
rivendere l’immobile prima dello scadere dei cinque anni. ))
2. Fino alla data del riscatto, il conduttore puo’ imputare parte dei
corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro
dell’alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte
sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, i
corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in
conto del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio e ad essi si applicano
le disposizioni dell’art. 6 ove ne ricorrano le condizioni.
3. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di
edilizia sociale si considerano conseguiti alla data dell’eventuale
esercizio del diritto di riscatto dell’unita’ immobiliare da parte del
conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto del
prezzo di acquisto futuro dell’alloggio nel periodo di durata del
contratto di locazione costituiscono un credito d’imposta.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le clausole standard dei
contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche e gli altri
aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto, nonche’ le modalita’ di
determinazione e di fruizione del credito d’imposta.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai
contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 9
Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato
1. Per il quadriennio 2014-2017, l’aliquota prevista all’art. 3,
comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
come modificato dall’art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e’
ridotta al 10 per cento.
2. All’art. 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il
comma 6 e’ inserito il seguente: «6-bis. L’opzione di cui al comma 1
puo’ essere esercitata anche per le unita’ immobiliari abitative locate
nei confronti di (( cooperative edilizie per la locazione )) o enti
senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile,
purche’ sublocate a studenti universitari (( e date a disposizione dei
comuni )) con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o
assegnazione.».
(( 2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai
contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato
deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di
emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui
all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto il CIPE aggiorna l’elenco dei
comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre
2003.
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in
1,53 milioni di euro per l’anno 2014 e in 1,69 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione,
per 1,53 milioni di euro per l’anno 2014 e 1,69 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2015, dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,
nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle
finanze. ))
Art. 9-bis
IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero
(( 1. All’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, al settimo periodo, le parole da: «, l’unita’ immobiliare posseduta
dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono
soppresse e dopo l’ottavo periodo e’ inserito il seguente: «A partire
dall’anno 2015 e’ considerata direttamente adibita ad abitazione
principale una ed una sola unita’ immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), gia’ pensionati
nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta’ o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in
comodato d’uso».
2. Sull’unita’ immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali
TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due
terzi.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, di
cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014 allo scopo
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))
Art. 10
Edilizia residenziale sociale
1. In attuazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, il presente articolo e’ finalizzato a perseguire la
riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari
svantaggiati attraverso l’aumento dell’offerta di alloggi sociali in
locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti
urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la promozione,
da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato
di rigenerazione delle aree (( urbanizzate )) e dei tessuti (( edilizi
esistenti )) attraverso lo sviluppo dell’edilizia sociale.
2. Ai fini del perseguimento dell’obiettivo dell’aumento dell’offerta
di alloggi sociali in locazione, i commi seguenti prevedono tempi e
modalita’ di adozione delle procedure idonee a garantire, anche
attraverso lo stanziamento di risorse pubbliche e l’accelerazione
dell’utilizzo delle risorse di cui all’art. 11, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, l’incremento degli alloggi sociali.
3. Si considera alloggio sociale l’unita’ immobiliare adibita ad uso
residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati,
nonche’ dall’ente gestore comunque denominato, da concedere in
locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei
familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione
di alloggi alle condizioni di mercato, (( nonche’ alle donne ospiti dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio di cui all’art. 5-bis del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Ai fini del presente articolo, ))
si considera altresi’ alloggio sociale l’unita’ abitativa destinata alla
locazione, con vincolo di destinazione d’uso, comunque non inferiore a
quindici anni, all’edilizia universitaria convenzionata oppure alla
locazione con patto di futura vendita (( o assegnazione, )) per un
periodo non inferiore ad otto anni. Le aree o gli immobili da destinare
ad alloggio sociale non si computano ai fini delle quantita’ minime
inderogabili di spazi pubblici o riservati alle attivita’ collettive, a
verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei
lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
(( 4. Il presente articolo si applica al patrimonio edilizio
esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera
CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, ivi compresi gli immobili non
ultimati e gli interventi non ancora avviati )) provvisti di titoli
abilitativi rilasciati entro (( la data di entrata in vigore del
presente decreto )) ovvero regolati da convenzioni urbanistiche
stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
5. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di: a)
ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo,
manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o
adeguamento sismico; b) sostituzione edilizia mediante anche la totale
demolizione dell’edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma
(( e diverso sedime )) nel lotto di riferimento (( comunque dotato di
infrastrutture e servizi, )) nei limiti di quanto previsto dall’art. 30
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; c) variazione della destinazione d’uso
(( di edifici )) anche senza opere; d) creazione di servizi e funzioni
connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione
delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l’integrazione
sociale degli inquilini degli alloggi sociali; (( e) (soppressa);
e-bis) edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi di
pertinenza e di edilizia abitativa e dei relativi servizi finalizzati ad
utenti di eta’ maggiore di sessantacinque anni; )) e-ter) recupero di
immobili fatiscenti o da dismettere esistenti nei centri storici e nelle
periferie.
(( 5-bis. Il presente articolo e’ finalizzato, altresi’, alla
creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei
residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di
ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto. ))
6. Entro (( novanta giorni )) dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono,
qualora non siano gia’ disciplinati da norme vigenti e per i casi non
disciplinati da convenzioni gia’ stipulate, i requisiti di accesso e di
permanenza nell’alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a
regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione, di cui al decreto
ministeriale in attuazione dell’art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n.
9, e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con
patto di futura vendita. Le regioni, entro il medesimo termine,
definiscono la durata del vincolo di destinazione d’uso, ferma restando
la durata minima di quindici anni per gli alloggi concessi in locazione e
di otto anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura
vendita o con patto di riscatto. Le regioni possono introdurre norme di
semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio
convenzionato e ridurre gli oneri di urbanizzazione per gli interventi
di cui al presente articolo.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e comunque anteriormente al rilascio
del primo titolo abilitativo edilizio di pertinenza, i comuni ((
recepiscono le norme di semplificazione di cui al comma 6, )) approvano i
criteri di valutazione della sostenibilita’ urbanistica, economica e
funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia, ((
come integrazione dei regolamenti edilizi, tenendo conto anche degli
incentivi volumetrici a seguito del miglioramento delle prestazioni
energetiche degli immobili o per interventi di recupero di aree ed
immobili degradati o sottoutilizzati previsti dalla normativa e dagli
strumenti urbanistici vigenti, )) e determinano le superfici complessive
che possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori ovvero
trasferite su altre aree di proprieta’ pubblica o privata, per le
medesime finalita’ di intervento, con esclusione delle aree destinate
all’agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli
strumenti urbanistici, nonche’ di quelle vincolate ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (( e nel rispetto dei commi 1 e 4.
))
8. Gli interventi di cui al comma 5 non possono riferirsi ad edifici
abusivi (( o siti in aree ad inedificabilita’ assoluta. I medesimi
interventi, limitatamente alle lettere b), c), e d) del medesimo comma
5, non sono ammessi nei centri storici. Gli stessi interventi,
limitatamente alle lettere b) e d) del citato comma 5, non possono
essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti
urbanistici, )) vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle
destinazioni d’uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici,
storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonche’ delle norme
di carattere igienico sanitario, (( della destinazione agricola dei
suoli )) e degli obiettivi di qualita’ dei suoli. Gli interventi sono
regolati da convenzioni sottoscritte dal comune e dal soggetto privato
con la previsione di clausole sanzionatorie per il mancato rispetto del
vincolo di destinazione d’uso.
9. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad eccezione di
quelli di mutamento di destinazione d’uso senza opere, devono comunque
assicurare la copertura del fabbisogno energetico necessario per l’acqua
calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, tramite impianti
alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle quote previste ai
sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allegato 3.
10. Al finanziamento degli interventi di cui al comma (( 5, lettera
d), e per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 5-bis, ))
nonche’ di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici o riservati
alle attivita’ collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono
destinati fino a 100 milioni di euro a valere sulle risorse rese
disponibili ai sensi dell’art. 4, comma 2. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza
unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131,
viene ripartito il predetto importo tra le regioni che hanno rispettato
il termine di cui al comma 6, nonche’ definiti i criteri per il
successivo riparto da parte delle regioni tra i Comuni che hanno siglato
con gli operatori privati le convenzioni di cui al comma 8 ai fini
della successiva formale stipula.
(( 10-bis. Al fine di assicurare i mezzi finanziari per la completa e
rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con
fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto dalle
relative norme di finanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai
fondi immobiliari o altri soggetti di cui al comma 3, lettera a),
dell’art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, immobili residenziali,
ultimati od in corso d’opera, realizzati da soggetti pubblici e privati
con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere
all’aumento dell’offerta di alloggi sociali, a condizione che, per
questi ultimi, siano mantenuti i vincoli di destinazione previsti dalle
norme di finanziamento. Il soggetto subentrante e’ tenuto a darne
comunicazione all’ente erogatore del finanziamento pubblico,
trasmettendo preventivamente lo schema dell’atto di cessione o
conferimento, affinche’ il medesimo ente si esprima in merito alla
conformita’ dell’impegno del subentrante a mantenere i vincoli di
destinazione, in relazione a quanto previsto dalle norme di
finanziamento. L’aumento dell’offerta di alloggi sociali si intende
realizzato anche quando, al fine di mantenere l’originale destinazione
ad alloggio sociale e mitigare il disagio dei locatari, sono ceduti o
conferiti, con le medesime modalita’, anche immobili privati realizzati
con il concorso di contributi pubblici e destinati originariamente alla
locazione se, a seguito di procedure concorsuali di cui al regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, debbano essere destinati alla alienazione.
10-ter. Il comma 9 dell’art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e’
sostituito dal seguente: «9. Per gli interventi di edilizia
sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore
contribuisce con fondi propri all’incremento del finanziamento statale
di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione
dell’intervento costruttivo, fermo restando quanto previsto dal comma 6
dell’art. 2 della legge 1 agosto 2002, n. 166. In alternativa, anche in
deroga a quanto previsto dalla convenzione attuativa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il soggetto attuatore puo’ cedere,
a titolo gratuito, le aree o i diritti edificatori destinati alla
realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti
pubblici o privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione di
alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
146 del 24 giugno 2008, vincolati alla locazione per un periodo di
almeno dodici anni per le finalita’ di cui all’art. 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano
anche ai programmi gia’ finanziati ai sensi dell’art. 18 del citato
decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti gia’ sottoscritta la
convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i
costi di realizzazione». ))
Art. 10-bis
Definizione amministrativa e contabile degli interventi di cui all’art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
(( 1. I soggetti attuatori dei programmi di cui all’art. 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non intendono concorrere con
proprie risorse, secondo quanto previsto dal comma 9 dell’art. 12 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla completa realizzazione
dell’originario intervento di edilizia sovvenzionata, decadono dallo
specifico finanziamento e le corrispondenti risorse sono assegnate ai
comuni in cui ricade l’intervento per essere destinate alla
realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. Qualora
per l’intervento di edilizia agevolata non sia stato rilasciato il
titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del presente decreto,
il relativo finanziamento statale decade. Gli enti pubblici territoriali
interessati che intendono procedere alla prevista trasformazione
urbanistica anche in assenza del finanziamento statale possono fare
salve le previsioni urbanistiche dell’accordo di programma sottoscritto
tra regione e comune reso esecutivo mediante ratifica del consiglio
comunale entro la data del 31 dicembre 2007. ))
Art. 10-ter
Semplificazione in materia edilizia
1. All’art. 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la
parola: «ancorche’» e’ sostituita dalle seguenti: «e salvo che».
Art. 10-quater
Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122
(( 1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante
disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili da costruire, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all’art. 5, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis.
L’acquirente non puo’ rinunciare alle tutele previste dal presente
decreto; ogni clausola contraria e’ nulla e deve intendersi come non
apposta»; b) all’art. 9, comma 1, dopo le parole: «per se’» sono
inserite le seguenti: «o per il proprio coniuge»; c) all’art. 10, comma
1, dopo le parole: «la residenza propria» sono inserite le seguenti: «o
del proprio coniuge». ))
Art. 11
Verifica dell’attuazione del provvedimento
1. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui agli
articoli 1, 4 e 10 sono stabilite le modalita’ di utilizzo delle risorse
assegnate, di monitoraggio dell’avanzamento degli interventi e di
applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate restano destinate
al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze. Entro il 31 dicembre 2014 il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei
Ministri (( e alle competenti Commissioni parlamentari )) in merito
all’attuazione del presente decreto.
Art. 12
Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici
(( 1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi
dell’art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate
nell’allegato A del medesimo decreto con l’acronimo OG o OS di seguito
elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS
18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.
2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si
applicano altresi’ le seguenti disposizioni: a) l’affidatario, in
possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero
nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o
nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente
puo’, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente
tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se
non e’ in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare
dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso
delle relative qualificazioni; b) non possono essere eseguite
direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la
sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate
qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso
di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti
indicati dall’art. 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle
categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto
decreto, nonche’ le categorie individuate nel medesimo allegato A con
l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS
8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS
20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le
predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso
delle relative qualificazioni. Esse sono altresi’ scorporabili e sono
indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni
temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell’art. 37, comma
11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il
limite di cui all’art. 170, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui
al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al
15 per cento; si applica l’art. 92, comma 7, del predetto regolamento.
3. I commi 1 e 3 dell’art. 109 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 sono abrogati. Sono
soppressi l’ultimo periodo delle premesse dell’allegato A del predetto
decreto e la tabella sintetica delle categorie del medesimo allegato. I
richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, all’art. 107, comma 2,
del predetto regolamento, annullato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 29 novembre 2013, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al
comma 1 del presente articolo. Il richiamo, contenuto nell’art. 108,
comma 1, ultimo periodo, all’art. 109, commi 1 e 2, del predetto
regolamento, si intende riferito al comma 2 del presente articolo.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non
sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono adottate, secondo la procedura
prevista all’art. 5, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive di
quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013. Alla data di
entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui al
precedente periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei commi
da 1 a 4.
6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 24 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96
del 26 aprile 2014.
7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per l’affidamento
dei contratti pubblici relativi a lavori pubblicati a decorrere dalla
data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
2013 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 6, nonche’ gli
atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei
medesimi bandi e avvisi. La salvezza riguarda i profili concernenti la
qualificazione richiesta per la partecipazione alle procedure di
affidamento con riferimento alle categorie di lavorazioni a
qualificazione obbligatoria e alle categorie di cui all’art. 37, comma
11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
8. All’art. 37 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 e’ abrogato.
9. All’art. 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 2 e’ sostituito dal
seguente: «2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma
1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’art. 34, comma 1,
lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’art. 34, comma 1,
lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di
qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla
mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per
cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle
altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in
sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti
consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o
dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la
mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con
riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti
riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la
facolta’ di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione
appaltante che ne verifica la compatibilita’ con i requisiti di
qualificazione posseduti dalle imprese interessate».
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche alle
procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una
gara risultino gia’ pubblicati alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nonche’, in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti
in cui, alla suddetta data, siano gia’ stati inviati gli inviti a
presentare le offerte.
11. Al fine di garantire adeguate condizioni di concorrenza nella
qualificazione degli operatori economici alle procedure di affidamento
di incarichi di verifica dei progetti di opere pubbliche, all’art. 357,
comma 19, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «cinque anni». ))
Art. 13
Disposizioni urgenti per EXPO 2015
1. Per il Comune di Milano, al fine della realizzazione del grande
evento EXPO 2015, e’ prorogata all’anno 2015 l’applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
2. All’art. 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.
71, le parole: «la societa’ ha altresi’ facolta’ di deroga agli
articoli» sono sostituite dalle seguenti: (( «la societa’ ha altresi’
facolta’ di deroga, purche’ senza intermediazioni, agli articoli 26,
30,». ))
3. Al comma 4 dell’art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, dopo le parole: «anche se previste in leggi speciali» sono inserite
le seguenti: «ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20
dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie
per facilitare la partecipazione all’Esposizione universale di Milano
2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3».
4. Per l’anno 2014 e’ attribuito al comune di Milano un contributo di
25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese
per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo
non e’ considerato tra le entrate finali di cui all’art. 31, comma 3,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di
stabilita’ interno 2014. Al relativo onere per l’anno 2014, si provvede
mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo
anno, delle somme iscritte nel conto dei residui relative alle seguenti
autorizzazioni di spesa: a) quanto ad euro 10 milioni,
dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 251, della legge
23 dicembre 2005, n. 266;b) quanto ad euro 13 milioni,
dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 527, della legge
27 dicembre 2006, n. 296;c) quanto ad euro 2 milioni dell’autorizzazione
di spesa di cui all’art. 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
Art. 13-bis
Clausola di salvaguardia
(( 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. ))
Art. 14
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, comma 1, lettera b), 6,
7, 8 e 9 pari complessivamente a 97,71 milioni di euro per l’anno 2014, a
184 milioni di euro per l’anno 2015, a 152,70 milioni di euro per
l’anno 2016, a 129 milioni di euro per l’anno 2017, a 86,85 milioni di
euro per l’anno 2018, a 83,52 milioni di euro per 2019, a 46,92 milioni
di euro per l’anno 2020 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall’anno
2021, si provvede: a) quanto a 5,9 milioni di euro per l’anno 2014 e a 3
milioni di euro per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 36, comma 1, della legge 5
agosto 1978, n. 457; b) quanto a 21,94 milioni di euro per l’anno 2014,
2015 e 2016, a 8,19 milioni di euro per l’anno 2017 e a 8,2 milioni di
euro per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 7-bis, del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985 n. 118; c) quanto a 56,81 milioni di euro per
gli anni dal 2014 al 2019 e a 28,4 milioni di euro per l’anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67; d) quanto a
102,25 milioni di euro per l’anno 2015 e a 73,95 milioni di euro per
l’anno 2016, a 24 milioni di euro per l’anno 2017, a 5,94 milioni di
euro per l’anno 2018, a 18,51 milioni di euro per l’anno 2019 e a 18,52
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; e)
quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2014 e a 40 milioni per l’anno
2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui
all’art. 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti; f) quanto a 6,295 milioni di euro per l’anno 2014, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’art. 1,
comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; g) quanto a 1,765
milioni di euro per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo di cui all’art. 1, comma 287, della legge 27
dicembre 2013, n. 147; h) quanto a 15,9 milioni di euro per l’anno 2018,
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’art. 7.
2. I programmi straordinari di edilizia agevolata, assegnatari di
risorse ai sensi delle norme di cui alle predette lettere a), b) e c)
del comma 1 e per i quali non e’ stato attivato il mutuo, sono
definanziati.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per
l’attuazione del presente decreto.
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
http://www.giurdanella.it/copertina/decreto-casa-gazzetta-il-testo-coordinato/
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