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  • Spese legali nelle cause tra condominio e condomino: se il giudice compensa le spese ognuno paga il proprio avvocato

    Chi paga le spese legali necessarie per sostenere una causa contro un condomino o per resistere alla causa intentata da un comproprietario contro la compagine? La sentenza n. 13885 del 18 giugno 2014, resa dalla Suprema Corte di Cassazione, spiega come debbono essere ripartiti gli oneri legali in queste situazioni. La pronuncia merita attenzione poiché la problematica è ricorrente ed in materia non si segnalano molte prese di posizione giurisprudenziali in merito. Il condominio Alfa decide di far causa al condomino Tizio che non rispetta il regolamento di condominio. Oppure ancora: il condomino Caio impugna la delibera assemblea e il condominio Beta si costituisce in giudizio. In entrambi i casi le compagini debbono sostenere delle spese legali, ossia corrispondere all'avvocato difensore il compenso pattuito (o comunque spettante gli) per l'opera svolta. Chi deve pagare quel compenso: tutti i condomini, ivi compreso quello contro cui s'è agito, o che ha iniziato una causa contro il condominio, oppure solamente tutti gli altri, oppure ancora solamente il comproprietario controparte della compagine? Il caso risolto dalla Cassazione con la sentenza n. 13885 ha permesso di dare soluzione al quesito appena posto. In breve: due condomini impugnano una delibera con la quale, tra le altre cose, gli erano stati addebitati i costi sostenuti dal condominio per pagare la parcella di un avvocato in relazione ad una causa nella quale gli impugnanti la delibera erano controparti del condominio. In primo grado il Tribunale ha dato ragione ai condomini, mentre nel giudizio d'appello la compagine ha visto riconosciute le proprie ragioni. Insomma la delibera di addebito dei costi, in prima istanza annullata, è stata salvato dai magistrati di secondo grado. Da qui il ricorso per Cassazione. (Da non perdere: Crisi economica, morosità condominiale e parcella dell'avvocato: attenzione a non pagare più del dovuto) Secondo i condomini ricorrenti, essi non avrebbero dovuto partecipare alle spese legali sostenute dal condominio in ragione di quanto stabilito dall'art. 1132 c.c. che disciplina il dissenso dei condomini dalle liti. Tale norma, rappresenta una di quelle più oscure in materia condominiale. Non v'è certezza delle controversie rispetto alle quali possa trovare applicazione e soprattutto non sempre la si applica correttamente finendo per farla coincidere con un esonero totale dalla spese legali, quando invece essa riguarda solamente le conseguenze negative della lite. Ad ogni buon conto, ha detto la Cassazione accogliendo il ricorso, non è all'art. 1132 c.c. che bisogna guardare ma ad altro principio espresso dalla stessa Suprema Corte nel lontano 1970. Si legge in sentenza che "nell'ipotesi di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore". In altri termini, la ripartizione delle spese legali, affrontate per una causa che si è persa, o per la quale il giudice ha deciso di compensare le spese affrontate, ha criteri propri rispetto al motivo della causa stessa” (Cass. 18 giugno 2014, n. 13885). Insomma salvo condanna Alle spese legali da parti del giudice, ognuno paga il proprio avvocato. http://www.condominioweb.com/chi-paga-le-spese-legali-in-condominio.2315#ixzz35p2W7FFJ

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