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Strisce blu legittime se la strada è «satura»
Il fatto che una strada sia «satura» basta a rendervi legittima l’istituzione della sosta a pagamento da parte del Comune. Dunque, non serve un’esplicita dichiarazione che la strada è «di particolare rilevanza urbanistica». Questo emerge dalle pieghe della sentenza 24939/14, depositata ieri dalla Sesta sezione civile della
Cassazione. La vicenda su cui si è espressa la Corte riguarda una questione che periodicamente riaffiora nelle cronache: l’illegittimità delle sanzioni per mancato pagamento della sosta nelle strisce blu quando nelle vicinanze non è previsto un adeguato numero di posti per la sosta gratuita. La questione non va confusa con l’altra – che ha avuto maggior rilievo negli ultimi mesi – che riguarda il protrarsi della sosta oltre la scadenza del ticket: qui si parla di utenti che non hanno pagato affatto. Inizialmente, la previsione di una proporzione tra posti a pagamento e posti gratuiti era assoluta: andava rispettata sempre. Dal 1993, con l’entrata in vigore del Codice della strada attuale, i Comuni hanno avuto molti meno vincoli: l’articolo 7, comma 8, consente di imporre una tariffa anche in intere aree, purché siano pedonali, zone a traffico limitato, con carattere storico o ambientale o di particolare pregio ambientale oppure, infine, «in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico». Molti casi di contenzioso riguardano proprio quest’ultima ipotesi. Soprattutto perché non è chiaro se la Giunta debba dichiarare la «particolare rilevanza urbanistica» della zona oppure possa limitarsi a motivare il provvedimento di istituzione delle strisce blu citando le esigenze e le particolari condizioni di traffico. Nella vicenda decisa dalla sentenza 24939/14, i giudici della Cassazione hanno ritenuto che la Giunta comunale di Trento abbia agito correttamente nel motivare la sua delibera con il fatto che la strada dove sono avvenute le infrazioni oggetto del ricorso è «satura». La sentenza esplicita che con questo aggettivo deve intendersi che la domanda di posti è strutturalmente inferiore all’offerta, anche perché su quella via si trovano importanti «attrattori di traffico» (come per esempio tanti uffici pubblici). Il ricorso sollevava il problema dell’illegittimità della delibera proprio per insufficiente motivazione, che invece non è stata riconosciuta dalla Cassazione. Il meccanismo utilizzato dal ricorrente era la disapplicazione di un atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario. Ma anche su questo la Corte ha fatto una puntualizzazione: il «sindacato incidentale dei provvedimenti amministrativi» da parte del giudice ordinario (da cui può derivare la disapplicazione) è limitato alla mera legittimità dei provvedimenti stessi e non al merito. http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/amministrativo/2014-11-25/strisce-blu-legittime-se-strada-e-satura-194257.php?uuid=AB5Pm4HC
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