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Tabella Contributo Unificato 2015
- Valore Indeterminabile
- Valore non dichiarato
- Giudice di Pace
- Contributo al 50% rispetto al processo civile ordinario
- Procedimenti riguardanti la Locazione, il Comodato, etc.
- Procedimenti di Separazione e di Divorzio
- Altri Procedimenti
- Procedimenti di Esecuzione
- Procedure di Diritto Fallimentare
- Riepilogo Procedimenti esenti
- Opposizione a Ordinanza-ingiunzione - Art 23 L. 689/81
- Per i Giudizi di Diritto del Lavoro e di Previdenza e Assistenza obbligatoria
- Ricorsi davanti ai Tribunali Amministrativo Regionali e al Consiglio di Stato
- Azione civile nel procedimento penale
- Ricorsi principale e incidentale avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
- Sezioni specializzate in materia di impresa
Attenzione all'esito delle IMPUGNAZIONI:
Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1-bis TU Spese Giustizia. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (La disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013 - trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.)
Per tutte le cause civili è dovuta a titolo di anticipazione forfettaria una marca da € 27,00 (salvo esenzioni).
Processo civile ordinario Valore 1° grado Impugnazione Cassazione Per i processi di valore fino a € 1.100,00 € 43,00 € 64,50 € 86,00 Per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 98,00 € 147,00 € 196,00 Per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 237,00 € 355,50 € 474,00 Per i processi di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 518,00 € 777,00 € 1.036,00 Per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 759,00 € 1.138,50 € 1.518,00 Per i processi di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 1.214,00 € 1.821,00 € 2.428,00 Per i processi di valore superiore a € 520.000,00 € 1.686,00 € 2.529,00 € 3.372,00
Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione (quindi non solo l'Appello ma anche il Reclamo, come confermato da recente circolare ministeriale) ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione.
Attenzione:
Nell'atto introduttivo del giudizio:
- Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125,co. 1 c.p.c. e 16 co. 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992
- ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscaleIl C.U. è aumentato della metà torna su
Valore Indeterminabile Valore 1° grado Impugnazione Cassazione Per i processi civili di valore indeterminabile
(si prende lo scaglione fra € 26.000,00 ed € 52.000,00)€ 518,00 € 777,00 € 1.036,00 Per i processi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace € 237,00 € 355,50 € 474,00 Per i processi di valore indeterminabile innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
(si prende lo scaglione fra € 5.000,00 ed € 25.000,00)€ 120,00 torna su
Valore non dichiarato Per i processi civili in cui manca la dichiarazione del valore
si prende lo scaglione più alto€ 1.686,00 Per i processi amministrativi in cui manca la dichiarazione del valore
si prende lo scaglione più alto€ 6.000,00 Per i processi tributari in cui manca la dichiarazione del valore
si prende lo scaglione più alto€ 1.500,00 torna su
Giudice di Pace I processi avanti il Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie C.U. Ordinario torna su
Contributo al 50% rispetto al processo civile ordinario Per i procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito. Ad Esempio:
- accertamento tecnico preventivo;
- procedimento per ingiunzione;
- procedimento per convalida di sfratto;
- procedimenti cautelari;
- procedimenti possessori.
al 50% Per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
In aggiunta a quanto corrisposto al deposito del ricorso monitorio. v. anche Nota del 14.7.05 in Argomenti Correlati.al 50% Per il giudizio di sfratto per morosità (v. anche Tabella Locazione) Ai fini del contributo dovuto il valore si determina in base all importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell atto di citazione per la convalida al 50% Per il giudizio di sfratto per finita locazione (v. anche Tabella Locazione) Ai fini del contributo dovuto, il valore si determina in base all ammontare del canone annuale al 50% Per i processi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento al 50% Per il nuovo procedimento sommario (702 bis c.p.c.)
vedi Circolare Ministeriale in Argomenti Correlatial 50% Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002 al 50% torna su
Procedimenti riguardanti la Locazione, il Comodato, etc. Per i processi in materia di locazione Esente prima della Finanziaria 2010 C.U. ordinario Per i processi in materia di comodato Esente prima della Finanziaria 2010 C.U. ordinario Per i processi in materia di occupazione senza titolo Esente prima della Finanziaria 2010 C.U. ordinario Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali Esente prima della Finanziaria 2010 C.U. ordinario torna su
Procedimenti di Separazione e di Divorzio Per i procedimenti di cui all’art. 711 del c.p.c (separazione consensuale)
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie)€ 43,00 Per i procedimenti di cui all’art. 4 co. 16 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie)€ 43,00 Per i processi contenziosi di cui all’art. 4 della Legge n. 898/1970 (in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie)€ 98,00 Per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I c.p.c.
-separazione personale dei coniugi
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie)€ 98,00 torna su
Altri Procedimenti Per i processi di volontaria giurisdizione € 98,00 Per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI c.p.c.
(procedimenti in Camera di Consiglio)€ 98,00 Reclami contro i provvedimenti cautelari
(Circolare Ministeriale n. 5 del 31-07-02)€ 147,00 Regolamento di competenza C.U. ordinario Regolamento di giurisdizione C.U. ordinario Processi innanzi alla Corte di Cassazione C.U. ordinario oltre ad un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provv. giudiziari torna su
Procedimenti di Esecuzione Per i processi di esecuzione per consegna o rilascio D.L. 78/10 prevede genericamente il pagamento ... per gli altri processi esecutivi ..., non distinguendo fra vari tipi di esecuzione come accadeva in precedenza. € 139,00 Per i processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a € 2.500,00 € 43,00 Per i processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a € 2.500,00 € 139,00 Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare D.L. 78/10 prevede genericamente il pagamento ... per gli altri processi esecutivi ..., non distinguendo fra vari tipi di esecuzione come accadeva in precedenza. € 139,00 Per i processi di esecuzione immobiliare € 278,00 Per i processi di opposizione agli atti esecutivi € 168,00 Per i processi ex art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) - non si applica l'anticipazione forfettaria € 43,00 torna su
Procedure di Diritto Fallimentare Insinuazione tempestiva al passivo NON SI ISCRIVE A RUOLO
ESENTEDalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura € 851,00 Per i processi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento Il contributo è ridotto della metà Istanza di fallimento € 98,00 Per l'opposizione allo stato passivo € 98,00 torna su
Riepilogo Procedimenti esenti Per i processi già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ESENTE Per i processi di rettificazione di stato civile ESENTE Per i processi in materia tavolare ESENTE Per i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c.
- dell'interdizione e dell'inabilitazione;
- disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta;
- disposizioni relative ai minori, agli interedetti e agli inabilitati;
- dei rapporti patrimoniali dei coniugi;
ESENTE Per i processi in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa. ESENTE Per i processi di cui all'art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge "Pinto") ESENTE Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all'art. 9 comma 1-bis TU Sp Giust
Procedimenti relativi alla esecuz mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro.ESENTE torna su
Opposizione a Ordinanza-ingiunzione - Art 23 L. 689/81 Per le procedure di opposizione a ordinanza-ingiunzione C.U. ordinario
oltre a spese forfetizzate secondo l'importo di cui all'art. 30 D.P.R. 115/2002torna su
Per i Giudizi di Diritto del Lavoro
e di Previdenza e Assistenza obbligatoriaPer le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie
Per i decreti ingiuntivi l'importo sarà ridotto della metàSalvo che le parti non siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell imposta personale sul reddito non superiore a tre volte l importo per l ammissione al Gratuito Patrocinio. Vedi terza voce di questa sotto-Tabella. € 43,00 Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego
Per i decreti ingiuntivi, in questo caso è esclusa una doppia riduzione
(v. Circolare 11 maggio 2012)Salvo che le parti non siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell imposta personale sul reddito non superiore a tre volte l importo per l ammissione al Gratuito Patrocinio. Vedi terza voce di questa sotto-Tabella. C.U. al 50% rispetto al processo civile ordinario Nei procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro. ESENTE Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, e per le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie, se le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 (per l'ammissione al Gratuito Patrocinio) ESENTE Avanti la Corte di Cassazione sia le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego sia le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie non subiscono alcuna riduzione dovendosi applicare la tabella ordinaria. TABELLA ORDINARIA In queste materie non è dovuta la marca per Anticipazioni Forfettarie torna su
Ricorsi davanti ai
Tribunali Amministrativo Regionali e al
Consiglio di StatoPer i ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi (art. 116 del D.Lgs n.104/2010) € 300,00 Per i ricorsi avverso il silenzio (art. 117 del D.Lgs n.104/2010) € 300,00 Per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, diritto di residenza € 300,00 Per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di soggiorno o il diritto di ingresso nel territorio dello Stato € 300,00 Per i ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato € 300,00 Per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale ESENTE Per i ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego Contributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art 9, co 1-bis Per ricorsi cui si applica il rito abbreviato € 1.800,00
Per i ricorsi ex art. 119 co. 1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 104/2010 quando il valore della controversia e' pari o inferiore ad euro 200.000 € 2.000,00 quando il valore della controversia e' compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 € 4.000,00 quando il valore della controversia supera euro 1.000.000 € 6.000,00 Nel processo amministrativo per valore della lite:
- nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore e' costituito dalla somma di queste.
Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica € 650,00 Per tutti gli altri ricorsi (per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove) € 650,00 Attenzione! (Novità 2013)Il contributo e' aumentato della meta' per i giudizi di impugnazione.
Attenzione:
- Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax ai sensi dell'art. 136 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. 104/10Il C.U. è aumentato della metà torna su
Azione civile nel procedimento penale Il contributo unificato è dovuto solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta C.U. Ordinario Nel caso sia richiesta solo la condanna generica del responsabile ESENTE torna su
Ricorsi principale e incidentale avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali Controversie di valore fino a euro 2.583,28 € 30,00 Controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000 € 60,00 Controversie di valore superiore a 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile € 120,00 Controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000 € 250,00 Controversie di valore superiore a 75.000 e fino a euro 200.000 € 500,00 Controversie di valore superiore a euro 200.000 € 1.500,00 Attenzione:
Il Valore della lite va determinato per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, come da Legge Stabilità 2014 - v. At 14 co. 3-bis TU Spese GiustiziaAttenzione:
Nel ricorso introduttivo del giudizio:
- Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125,co. 1 c.p.c. e 16 co. 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992
- ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscaleIl C.U. è aumentato della metà torna su
Materia di Impresa Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa Il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario
(per effetto della Legge 24 marzo 2012, n. 27)Per i processi di valore fino a € 1.100,00 € 86,00 Per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 196,00 Per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 474,00 Per i processi di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 1.036,00 Per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 1.518,00 Per i processi di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 2.428,00 Per i processi di valore superiore a € 520.000,00 € 3.372,00 torna su
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