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  • Al via il divorzio davanti al sindaco, importante il ruolo dell'ufficiale di stato civile

    La semplificazione delle procedure per ottenere il “divorzio breve”, introdotto dal recente decreto legge 132/2014 (convertito dalla legge 162/2014) in vigore da oggi, comporta diversi e importanti adempimenti anche per gli ufficiali dello stato civile. Gli articoli 6 e 12 della norma, infatti, prevedono novità per il regime
    della separazione, della cessazione degli effetti civili e dello scioglimento del matrimonio. Ecco perché la direzione centrale dei Servizi demografici del Viminale ha inviato ai Sindaci (per mezzo dei Prefetti) due circolari interpretative ed esplicative, la n. 16 del 1° ottobre 2014 all'indomani dell'emanazione del decreto legge 132/2014, e la n. 19 del 28 novembre 2014 dopo la conversione. L'annotazione - Il Dl 132/2014 prevede che i coniugi possano stipulare “convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato” contenenti accordi sulla separazione e sullo scioglimento del matrimonio. Entro dieci giorni dalla stipula il legale deve trasmettere la convenzione all'ufficiale dello stato civile del Comune ove fu celebrato o trascritto il matrimonio o ancora ove uno dei due coniugi ha la residenza. L'ufficiale, quindi, deve annotare le convenzioni a margine dell'atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi e quindi comunicarle all'Anagrafe. Se ci sono figli, inoltre, la convenzione deve provvedere un'autorizzazione o un nulla osta del Procuratore della Repubblica o del Presidente del tribunale. La circolare 16/2014 richiama l'attenzione sulla tempestività dell'adempimento, perché la data dalla quale cominceranno a prodursi gli effetti della separazione è quella degli accordi tra i coniugi e quindi quella annotata dall'ufficiale dello stato civile. Gli avvocati - La legge 162/2014 prevede che i coniugi siano assistiti da un avvocato per parte; la circolare 19/2014, quindi, precisa che l'ufficiale di stato civile dovrà ricevere da ciascuno dei due la convenzione. L'avvocato che non invia l'accordo, peraltro, incorre in sanzioni. L'avvocato, comunque, non potrà mai sostituirsi al suo assistito nella manifestazione della volontà di separarsi o chiudere il matrimonio. L'ufficiale di stato civile, quindi, dovrà sempre ricevere la dichiarazione di volontà personalmente dai coniugi e una volta ricevuta procedere “senza indugio” alla redazione dell'atto che la contenga e quindi alle annotazioni obbligatorie. Altro adempimento importante a carico dell'ufficiale di stato civile, introdotto dalla legge di conversione, è l'invito ai coniugi a comparire trenta giorni dopo la ricezione delle dichiarazioni, per confermare o meno gli accordi. Un tempo che servirà all'amministrazione per effettuare tutti i controlli necessari sui coniugi e sulle dichiarazioni rese. Se uno dei due non si presenta o non conferma l'accordo, questo va comunque iscritto nei registri dello stato civile. Della mancata conferma si può dare conto. La circolare precisa che la separazione decorre dal giorno della stipula della convenzione e non da quello della conferma. Una volta confermato l'atto, l'ufficiale di stato civile deve comunicarlo alla cancelleria del tribunale ove sia eventualmente iscritta la causa di separazione o divorzio http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2014-12-10/parte-oggi-divorzio-breve-al-sindaco-importante-ruolo-ufficiale-stato-civile-154257.php?uuid=ABjbJkOC

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