Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • Pignoramenti, la ricerca telematica dei beni prende tempo

    La ricerca dei beni da pignorare prova a imboccare il canale telematico; una strada che potrebbe rendere il processo esecutivo più veloce ed efficace. In teoria, la novità si applica ai procedimenti che inizieranno da giovedì 11 dicembre. Nella pratica, però, la partenza è destinata a slittare, in attesa delle disposizioni
    attuative e dell’adeguamento tecnologico degli uffici giudiziari. Ma andiamo con ordine. Il passaggio A veicolare la novità è il Dl 132/2014 (convertito nella legge 162/2014). L’articolo 19, comma 1, lettera d), introduce infatti l’articolo 492-bis del Codice di procedura civile, che disciplina la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare e consente ai creditori di accedere alle banche dati di enti pubblici per ricostruire la composizione del patrimonio dei loro debitori. Ad accedere ai database sarà direttamente l’ufficiale giudiziario, se autorizzato dal presidente del tribunale o da un suo delegato. Al contempo il Dl sopprime il comma 7 dell’articolo 492 del Codice di rito, che disciplina le modalità di ricerca tradizionale: seconda questa procedura, l’ufficiale giudiziario deve individuare i beni in base alle indicazioni del creditore e, se non riesce o non trova beni sufficienti, può chiedere notizie ai gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. Un sistema che si è rivelato lento, farraginoso e dagli incerti esiti. La nuova procedura Secondo il nuovo articolo 492-bis, il creditore può chiedere che sia usata la ricerca telematica al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per farlo, va pagato il contributo unificato di 43 euro. Nell’istanza vanno indicati indirizzo di posta elettronica ordinaria, numero di fax e indirizzo Pec del difensore. Il presidente del tribunale verifica il diritto del creditore all’esecuzione forzata e, se ne ravvisa la fondatezza, autorizza la ricerca telematica. Quindi dispone che l’ufficiale giudiziario acceda con collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle Pa o alle quali le stesse possono accedere, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e nei database degli enti previdenziali. L’obiettivo è quello di acquisire tutte le informazioni rilevanti per individuare cose e crediti da sottoporre a esecuzione. Terminate le operazioni, l’ufficiale giudiziario redige un processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le risultanze. Se la consultazione consente di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo provvede d’ufficio al pignoramento, senza ulteriore impulso del creditore. Se invece i beni si trovano fuori dal territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario che ha svolto le ricerche, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che ha tempo 15 giorni dal rilascio per rivolgersi all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se non rispetta questo termine, la richiesta di pignoramento perde efficacia. Se l’ufficiale giudiziario non trova una cosa individuata consultando le banche dati, intima al debitore di indicare entro 15 giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o falsa comunicazione è punita con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 516 euro (in base all’articolo 388, comma 6, del Codice penale). Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, se possibile tramite Pec o fax, al debitore e al terzo il verbale in cui si dà atto delle ricerche effettuate. Nel caso poi che dalle ricerche derivino i presupposti sia per l’espropriazione mobiliare presso il debitore di singoli beni, sia per l’espropriazione presso terzi, l’ufficiale giudiziario sottopone a esecuzione i beni scelti dal creditore. L’attuazione Mancano però due tasselli perché la ricerca diretta dei beni da parte dell’ufficiale giudiziario diventi operativa. Da un lato, infatti, occorre attendere le istruzioni sui casi, i limiti e le modalità dell’accesso telematico alle banche dati, il loro trattamento e la loro conservazioni e le tutele alla riservatezza dei debitori. A disciplinare questi aspetti sarà un decreto attuativo, che il ministero della Giustizia dovrà emanare di concerto con l’Interno e l’Economia e sentito il Garante della privacy. Ma soprattutto, perché la ricerca diretta parta occorre che gli uffici giudiziari adeguino le loro strutture tecnologiche. Se mancano, il Dl 132 (con il nuovo articolo 155-quinquies delle disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile) prevede che i creditori possano ottenere le informazioni dai gestori delle banche dati: vale a dire, continuando a usare la “vecchia” consultazione indiretta. http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2014-12-03/pignoramenti-ricerca-telematica-beni-prende-tempo-122407.php?uuid=AB93uOLC

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