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  • Risarcito l'avvocato per le notizie diffamatorie anche se il giornale ha fatto la rettifica

    Danno patrimoniale e non al professionista che a causa degli articoli perde molti clienti Editore, direttore e giornalista risarciscono in solido l'avvocato per le pubblicazioni diffamatorie sul suo conto anche se poi il giornale procede a rettifica. Tale diritto ha una «funzione riparatoria» ma non elimina l'eventuale danno. Sulla
    questione è intervenuta la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 1436, pubblicata il 27 gennaio. La Corte di legittimità respinge il ricorso principale di una testata, condannata dalla Corte d'appello di Salerno a risarcire un avvocato per alcuni articoli pubblicati dal contenuto diffamatorio. Il professionista sosteneva che le pubblicazioni che parlavano di presunte truffe e bancarotta a carico del professionista gli avevano arrecato un danno anche da un punto di vista economico, considerato che gli affari erano vistosamente calati. I ricorrenti dovevano all'avvocato ben 180mila euro di risarcimento, questa la decisione presa dal giudice di merito. Inoltre, non aveva rilievo la rettifica, considerato che la circostanza aveva ridotto le conseguenze dannose, ma non le aveva eliminate. La Cassazione ritieni infondate le richieste dei ricorrenti. Ha osserva sul punto il Collegio di legittimità che il diritto di rettifica «svolge una funzione riparatoria, finalizzata a non lasciare spazio ad un danno ulteriormente risarcibile ma che tuttavia non elimina l'evento di danno per gli effetti in precedenza già perfezionati». Va però ribadito che tale diritto costituisce una «facoltà discrezionale dell'interessato e non può mai assurgere ad una sorta di dovere». Il ricorrente, invece, pretenderebbe di qualificare la rettifica come un vero e proprio dovere del danneggiato, rilevante ai fini di cui all'articolo 1227, primo comma, c.c. Per quanto riguarda, poi, l'interesse pubblico, legato alla pubblicazione delle notizie, la Corte d'appello, ha accertato che, «pur potendosi ammettere la sussistenza, lo svolgimento dei fatti dimostrava la sicura valenza diffamatoria delle pubblicazioni in esame; ciò risultava, da un lato, dalla totale assenza di qualsiasi elemento indiziario a sostegno di quanto riportato dagli articoli di giornale, non essendo stata fornita prova di indagini, penali o disciplinari, a carico dell'avvocato; e, dall'altro, dal carattere di reiterazione ossessiva delle pubblicazioni, aventi il solo obiettivo di colpire un professionista titolare di incarichi rilevanti in sede fallimentare». Il ricorso dei ricorrenti va, pertanto, respinto. http://www.telediritto.it/index.php/diritto-civile1/giurisprudenza/6915-risarcito-l-avvocato-per-le-notizie-diffamatorie-anche-se-il-giornale-ha-fatto-la-rettifica

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