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  • Al via la negoziazione assistita

    Entra in vigore, 9 febbraio, la negoziazione assistita. Si tratta di una nuova condizione di procedibilità sia per chi vuole esercitare un’azione in giudizio in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (senza limiti d’importo) sia per chi intenda proporre una domanda per il pagamento a qualsiasi titolo
    di somme fino a 50mila euro (sono esclusi i casi in cui è prevista la mediazione come condizione di procedibilità). In base alla nuova normativa, il danneggiato, tramite il suo avvocato, deve invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Se l’altra parte non aderisce all’invito o lo rifiuta entro 30 giorni dalla sua ricezione, la condizione di procedibilità si considera avverata e si può iniziare o proseguire il processo. Invece se l’invito viene accettato, le parti, con i loro avvocati, redigono la convenzione di negoziazione assistita in forma scritta. Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale Se le parti non raggiungono un accordo entro il termine concordato nella convenzione di negoziazione assistita (si veda la scheda accanto), si redige la dichiarazione di mancato accordo, certificata dagli avvocati. La condizione di procedibilità si considera avverata e si può quindi iniziare o proseguire il processo. In caso di accordo, invece, lo stesso costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Occorre tuttavia ricordare che il Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005) dispone – sia nel caso di risarcimento diretto sia in quello di azione contro l’assicurazione del responsabile – l’improponibilità della domanda giudiziale nello spatium deliberandi concesso dalla legge alla compagnia assicuratrice. E lo stesso Codice subordina l’esercizio dell’azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all’assicuratore e al decorso del termine di 60 giorni (o 90 in caso di danni alla persona) dalla medesima, ponendo una condizione di proponibilità dell’azione stessa (Cassazione 10371/2008). Appare evidente dunque come le due procedure, la negoziazione assistita e quella prevista dal Codice delle assicurazioni, siano diverse ma siano entrambe obbligatorie pur con effetti processuali non coincidenti (improcedibilità/improponibilità) sovrapponendosi e creando problemi di coordinamento che occorre risolvere senza creare eccessivi ritardi ed aggravi nell’accesso alla tutela giudiziale che condurrebbero a possibili rilievi di costituzionalità. In tale prospettiva, poste le differenze sostanziali tra le due procedure in quanto ad esempio la negoziazione assistita necessita della presenza dell’avvocato mentre quella assicurativa no, soccorre la norma che prevede che i termini previsti per la negoziazione assistita obbligatoria per materie soggette ad altri termini di procedibilità (da intendersi estensivamente) decorrono unitamente ai medesimi. Ciò può consentire di ritenere - seguendo un’interpretazione facilitativa dei percorsi stragiudiziali finalizzati alla composizione delle liti – che i termini delle due procedure possano decorrere contestualmente e che, quindi, le stesse possano essere attiviate anche contemporaneamente e/o contestualmente. E, invero, ben si potrebbero coniugare i due procedimenti integrando i requisiti di entrambi al fine di ottimizzare ogni attività di negoziazione preventiva al cui esito negativo accedere senza ulteriore ritardo alla tutela giurisdizionale. L’auspicio è che la giurisprudenza che si occuperà delle problematiche applicative di una normativa non sempre facilmente intelligibile possa adottare soluzioni che agevolino l’utilizzo di questi strumenti stragiudiziali in un equilibrato rapporto con il processo il cui accesso non può essere reso irragionevolmente gravoso. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-02-08/al-via-negoziazione-assistita-081430.shtml?uuid=ABGWePrC

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