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  • Condominio, risarcito il furto dai ponteggi

    Se chi abita (proprietario, conduttore, o anche persona convivente con costoro) in un'unità immobiliare in un edificio condominiale subisce un furto di beni conservati nel proprio appartamento, commesso da ladri che vi si introducano servendosi dei ponteggi e delle impalcature installati dall'impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione della facciata del fabbricato, si può individuare la responsabilità a fini risarcitori sia dello stesso
    appaltatore, sia del condominio (sul tema si è espressa di recente la Cassazione con la sentenza 26900/2014). L'impresa - La responsabilità dell'impresa appaltatrice che utilizzi impalcature per l'espletamento di lavori edili, in caso di furto negli appartamenti, discende dall'articolo 2043 del Codice civile, se siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza che impediscano l'uso anomalo del ponteggio, ed emerga il nesso causale fra l'esistenza di questo e l'ingresso agevolato dei malviventi nell'appartamento svaligiato. Le cautele che l'appaltatore deve adottare per non facilitare i furti negli appartamenti consistono, per esempio, nell'illuminazione notturna dell'impalcatura, nella sorveglianza dell'edificio, nell'installazione di sistemi antifurto, nell'allestimento di porte da cantiere, nella rimozione alla fine di ciascuna giornata di lavoro della scala di collegamento tra il piano terra e il primo piano del ponteggio, nel non apporre corrimano sovrapposti alle ringhiere dei balconi. La responsabilità dell'appaltatore nei confronti del singolo condòmino o inquilino derubato (terzo danneggiato) ha natura «extracontrattuale»: committente delle opere è il condominio unitariamente inteso come soggetto contraente autonomo e non i singoli condòmini. http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2015-03-24/condominio-risarcito-furto-ponteggi--101010.php

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