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  • Il Concessionario può inviare la cartella a mezzo posta senza relata di notifica

    La notifica della cartella si considera legittima quando, spedita attraverso il servizio postale, giunga al destinatario. Non è richiesto alcun altro adempimento a carico dell'amministrazione. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 4567/2015. I fatti. La Corte si è trovata alle prese con un ricorso sollevato dalle Entrate contro una sentenza della Ctr veneto che aveva dato ragione al contribuente sull'irritualità della
    notifica al contribuente. E la decisione aveva finito per cancellare il debito a carico La notifica della cartella si considera legittima quando, spedita attraverso il servizio postale, giunga al destinatario. Non è richiesto alcun altro adempimento a carico dell'amministrazione. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 4567/2015. I fatti. La Corte si è trovata alle prese con un ricorso sollevato dalle Entrate contro una sentenza della Ctr veneto che aveva dato ragione al contribuente sull'irritualità della notifica al contribuente. E la decisione aveva finito per cancellare il debito a carico del cittadino verso l'Erario per un ammontare prossimo ai 116mila euro. I giudici di secondo grado avevano ritenuto che le eccezioni del cittadino sull'irregolarità della notifica (perchè priva della relata) fossero da accogliere. I Supremi giudici, invece, hanno ricordato come in materia tributaria le regole sulla notifica degli atti non si attengano alle norme ordinarie del codice di rito ma debbano rispettare le indicazioni specificamente dettate dall'articolo 26 del Dpr 602/1973. Si tratta per l'appunto di una procedura che La notifica della cartella si considera legittima quando, spedita attraverso il servizio postale, giunga al destinatario. Non è richiesto alcun altro adempimento a carico dell'amministrazione. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 4567/2015. I fatti. La Corte si è trovata alle prese con un ricorso sollevato dalle Entrate contro una sentenza della Ctr veneto che aveva dato ragione al contribuente sull'irritualità della notifica al contribuente. E la decisione aveva finito per cancellare il debito a carico del cittadino verso l'Erario per un ammontare prossimo ai 116mila euro. I giudici di secondo grado avevano ritenuto che le eccezioni del cittadino sull'irregolarità della notifica (perchè priva della relata) fossero da accogliere. I Supremi giudici, invece, hanno ricordato come in materia tributaria le regole sulla notifica degli atti non si attengano alle norme ordinarie del codice di rito ma debbano rispettare le indicazioni specificamente dettate dall'articolo 26 del Dpr 602/1973. Si tratta per l'appunto di una procedura che segue norme speciali. E sul punto si legge nella sentenza che in tema di invio a mezzo servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione delle imposte o sanzioni amministrative, la procedura può essere eseguita anche mediante invio da parte dell'esattore di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica. La notifica della cartella si considera legittima quando, spedita attraverso il servizio postale, giunga al destinatario. Non è richiesto alcun altro adempimento a carico dell'amministrazione. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 4567/2015. I fatti. La Corte si è trovata alle prese con un ricorso sollevato dalle Entrate contro una sentenza della Ctr veneto che aveva dato ragione al contribuente sull'irritualità della notifica al contribuente. E la decisione aveva finito per cancellare il debito a carico del cittadino verso l'Erario per un ammontare prossimo ai 116mila euro. I giudici di secondo grado avevano ritenuto che le eccezioni del cittadino sull'irregolarità della notifica (perchè priva della relata) fossero da accogliere. I Supremi giudici, invece, hanno ricordato come in materia tributaria le regole sulla notifica degli atti non si attengano alle norme ordinarie del codice di rito ma debbano rispettare le indicazioni specificamente dettate dall'articolo 26 del Dpr 602/1973. Si tratta per l'appunto di una procedura che segue norme speciali. E sul punto si legge nella sentenza che in tema di invio a mezzo servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione delle imposte o sanzioni amministrative, la procedura può essere eseguita anche mediante invio da parte dell'esattore di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica. Le modalità di notifica. Per rafforzare la tesi la Corte si è soffermata sulla lettura che è stata fornita nel recente passato dalla giurisprudenza. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 26 del Dpr 602/1973 la notifica può essere effettuata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli articoli 32 e 39 del Dm 9 aprile 2001 è sufficiente per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro adempimento a opera La notifica della cartella si considera legittima quando, spedita attraverso il servizio postale, giunga al destinatario. Non è richiesto alcun altro adempimento a carico dell'amministrazione. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 4567/2015. I fatti. La Corte si è trovata alle prese con un ricorso sollevato dalle Entrate contro una sentenza della Ctr veneto che aveva dato ragione al contribuente sull'irritualità della notifica al contribuente. E la decisione aveva finito per cancellare il debito a carico del cittadino verso l'Erario per un ammontare prossimo ai 116mila euro. I giudici di secondo grado avevano ritenuto che le eccezioni del cittadino sull'irregolarità della notifica (perchè priva della relata) fossero da accogliere. I Supremi giudici, invece, hanno ricordato come in materia tributaria le regole sulla notifica degli atti non si attengano alle norme ordinarie del codice di rito ma debbano rispettare le indicazioni specificamente dettate dall'articolo 26 del Dpr 602/1973. Si tratta per l'appunto di una procedura che segue norme speciali. E sul punto si legge nella sentenza che in tema di invio a mezzo servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione delle imposte o sanzioni amministrative, la procedura può essere eseguita anche mediante invio da parte dell'esattore di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica. Le modalità di notifica. Per rafforzare la tesi la Corte si è soffermata sulla lettura che è stata fornita nel recente passato dalla giurisprudenza. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 26 del Dpr 602/1973 la notifica può essere effettuata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli articoli 32 e 39 del Dm 9 aprile 2001 è sufficiente per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro adempimento a opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittima alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Conclusioni. Accolto il ricorso dell'Agenzia la sentenza è stata cassata e rinviata alla Ctr veneto perchè possa esprimersi in diversa composizione attenendosi a quanto enunciato in sede di legittimità. http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2015-03-06/il-concessionario-puo-inviare-cartella-mezzo-posta-senza-relata-notifica-200411-mobile.php Le modalità di notifica. Per rafforzare la tesi la Corte s

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