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  • Responsabilità civile magistrati in vigore da oggi: tre anni per chiedere il risarcimento

    Da oggi responsabilità civile più ampia per i magistrati. Sono infatti entrate in vigore le norme che modificano la legge Vassalli allargando la rosa di contestazioni che è possibile muovere alle toghe. Con la legge 18 del 2015 , la rivalsa da parte dello Stato nei confronti del magistrato non sarà più facoltativa, ma diventa
    obbligatoria. In prima battuta, il cittadino che ritiene di essere vittima della “malagiustizia” dovrà comunque proporre la sua domanda di risarcimento allo Stato, avendo però a disposizione non più due anni ma tre, mentre la rivalsa sul magistrato deve avvenire entro due anni, e non più uno, sulla base di una sentenza di condanna. A crescere è anche l’entità della rivalsa, che passa da un terzo alla metà dello stipendio netto annuo, tetto che non può essere superato anche quando il danno riguarda più persone, ma che si può sforare se nel comportamento della toga viene rilevato il dolo. La riforma amplia lo spettro delle ipotesi di risarcimento dei danni patrimoniali e non, cancellando la norma di chiusura che legava il riconoscimento del danno non patrimoniale al solo caso della privazione della libertà personale. Con le integrazioni alle ipotesi di colpa grave, la responsabilità dei magistrati scatterà, oltre che per l’affermazione di un fatto inesistente o la negazione di uno esistente, anche per violazione manifesta della legge e del diritto comunitario o per travisamento del fatto o delle prove. Il travisamento che pesa sulla responsabilità deve essere però evidente, senza richiedere accertamenti. La legge precisa i presupposti di cui tenere conto per determinare i casi in cui si può parlare di violazione manifesta dell’ordimento interno e del diritto dell’Unione. A questo scopo, è necessario tenere conto «del grado di chiarezza e precisione delle norme violate; dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza», mentre “indizi” di violazioni sul fronte Ue sono: il mancato rispetto dell’obbligo di rinvio pregiudiziale e il contrasto dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione espressa della Corte di Lussemburgo. Punita come colpa grave anche l’emissione di un provvedimento cautelare senza il supporto della legge o privo di motivazione. Sotto la scure del legislatore cade il riferimento alla negligenza inescusabile: i comportamenti che rientrano nella colpa grave sono tali per legge. Colpo di spugna sul filtro di ammissibilità delle domande di risarcimento. Un imbuto, previsto dalla Vassalli, che consentiva i controlli preliminari sulla fondatezza della pretesa affidando il compito al Tribunale distrettuale. L’assenza di una scrematura a monte ha indotto l’Associazione nazionali magistrati e il Consiglio superiore della magistratura a denunciare il rischio che si crei una sorta di quarto grado di giudizio, con un aumento delle domande di risarcimento. Il Csm si è candidato a monitorare gli effetti della nuova normativa, con occhio particolarmente attento al verificarsi di un eccesso di ricorsi. Pur non condividendo le stesse perplessità anche il ministro della Giustizia Andrea Orlando si è impegnato a fare delle valutazioni nei primi sei mesi di “vita “ della norma senza escludere, se necessari, degli interventi a posteriori. Nella nuova responsabilità sopravvive la clausola di salvaguardia, pur con un ambito di applicazione limitato: il magistrato non risponde per l’interpretazione della legge e la valutazione di fatti e prove, tranne in caso di dolo o colpa grave. http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2015-03-18/responsabilita-civile-magistrati-vigore-oggi-tre-anni-chiedere-risarcimento-212504.php?uuid=ABxFWZBD

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